Concetti Chiave
- Il silenzio dell'amministrazione su una domanda del privato costituisce un inadempimento, permettendo al privato di rivolgersi al giudice amministrativo.
- Se l'amministrazione persiste nell'inerzia dopo l'accertamento giudiziale, il privato può richiedere un giudizio di ottemperanza.
- Gli effetti dei provvedimenti amministrativi modificano la realtà giuridica e possono coinvolgere uno o più soggetti.
- Esistono atti generali rivolti a gruppi non determinati, atti collettivi con destinatari specifici e atti plurimi con identico contenuto per diversi soggetti.
- L'annullamento di un atto da parte del giudice amministrativo beneficia solo i destinatari che hanno impugnato l'atto stesso.
Silenzio inadempimento
In assenza di norme esplicite, il silenzio dell’amministrazione di fronte a una domanda del privato costituisce l’inadempimento di un obbligo (silenzio inadempimento) contro il quale il privato può rivolgersi al giudice amministrativo che deve accertare l’obbligo dell’amministrazione di emanare un provvedimento. Se nonostante l’accertamento l’amministrazione rimane inerte, l’interessato può rivolgersi nuovamente al giudice avviando un giudizio di ottemperanza, al termine del quale il giudice stesso può adottare il provvedimento.
Gli effetti del provvedimento costituiscono modificazioni della realtà giuridica, quindi si producono verso chiunque, ma comunque la maggior parte dei provvedimenti incide solo o prevalentemente sugli interessi di determinati soggetti, e può trattarsi di un unico soggetto o di una pluralità.
Nel secondo caso distinguiamo:atti generali: come un bando di concorso, sono rivolti a un gruppo non determinato di individui e hanno contenuto unitario
atti collettivi: come lo scioglimento di un consiglio comunale, hanno contenuto unitario e gli interessati sono determinati
atti plurimi: come un provvedimento che irroga una sanzione a diversi soggetti..vi è una pluralità di provvedimenti con identico contenuto e interessati diversi. L’annullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo va a beneficio dei soli destinatari che l’hanno impugnato.