alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Gli atti di scienza non producono effetti di mandato, ma possono rendere il mandante responsabile per danni causati dal mandatario.
  • Il linguaggio legislativo distingue tra atti di volontà e atti di scienza, che riguardano la conoscenza di fatti giuridici.
  • Esempi di dichiarazioni di scienza includono la quietanza di pagamento e la confessione, che attestano la conoscenza di fatti giuridici.
  • Le dichiarazioni di scienza non modificano rapporti giuridici, ma provano l'esistenza di determinati fatti giuridici.
  • Gli effetti delle dichiarazioni di scienza sono probatori e derivano da fatti umani consapevoli e volontari.

Indice

  1. Effetti del mandato
  2. Dichiarazioni di scienza
  3. Effetti delle dichiarazioni

Effetti del mandato

Non produce gli effetti, propri del mandato (articoli 1703, 1709), la prerogativa di obbligare il mandatario alla esecuzione dell'affare e il mandante alle corresponsione del compenso; ma assume, se eseguito, il valore di fatto giuridico (in particolare, di fatto illecito), produttivo dell'effetto di rendere il mandante responsabile (o corresponsabile) del danno cagionato dal mandatario.

Dichiarazioni di scienza

Il linguaggio legislativo indica con il nome di atti, oltre che gli atti o dichiarazioni di volontà, anche gli atti o dichiarazioni di scienza.

Con questi il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico: così, ad esempio, la dichiarazione con la quale il creditore dichiara di avere ricevuto il pagamento del proprio credito (cosiddetta quietanza di pagamento: articolo 1199); così la confessione, che è la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli ad altri.

Effetti delle dichiarazioni

L’effetto delle dichiarazioni di scienza non è, come per le dichiarazioni di volontà, di costituire o modificare o estinguere rapporti giuridici, ma è di provare l'esistenza di fatti giuridici, di per sé costitutivi o modificativi o estintivi di rapporti.

Si tratta, a rigore, di fatti umani, produttivi di effetti (probatori) solo in quanto siano fatti consapevoli e volontari, indipendentemente dalla circostanza che ne siano voluti gli effetti.

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