Concetti Chiave
- Il principio romano "servitus servitutis esse non potest" viene interpretato come l'impossibilità di costituire un diritto di usufrutto su una servitù.
- Le servitù si dividono in positive, che permettono un'azione sul fondo servente, e negative, che impongono un divieto al proprietario del fondo servente.
- Le servitù positive permettono al titolare del fondo dominante di intervenire sul fondo servente, come nel caso della servitù di passaggio.
- Le servitù negative impongono al proprietario del fondo servente di astenersi da certe azioni, come non elevare una costruzione.
- La difesa delle servitù si attuava tramite l'actio in rem, "vindicatio servitutis", poi evoluta in "actio confessoria".
Indice
Principi giuridici romani
I romani si attenevano al principio, enunciato dal giurista Paolo, secondo cui «servitus servitutis esse non potest (non vi può essere una servitù di una servitù)»: tale principio, però, trova un’interpretazione più corretta tramite l’espressione «non si può costituire un diritto di usufrutto avente ad oggetto una servitù».
Interpretazione delle servitù
In questo caso, però, il termine servitus viene tradotto con il sostantivo «usufrutto». Tale interpretazione è stata avanzata dal giurista Marciano, il quale operava una summa divisio tra servitù delle persone (servitutes personarum) e servitù delle cose (servitutes rerum). Poiché l’usufrutto rientra nella prima categoria, è possibile tradurre uno dei due termini «servitus o servitutis» con l’espressione «usufrutto di servitù».
Tipologie di servitù
Oggi, le servitù si distinguono in positive e negative:
- le servitù positive prevedono un pati (cioè una tolleranza). Tali servitù sono definite positive perché implicano la possibilità «positiva» per il titolare del fondo dominante di intervenire sul fondo servente, vantandone, ad esempio, la servitù di passaggio;
- le servitù negative implicano invece il non facere del proprietario del fondo servente, al quale è imposto di non fare (appunto non facere) qualcosa, ad esempio sopraelevare la propria casa poiché ciò provocherebbe un danno al fondo dominante.
Nel corso del tempo, il nostro diritto positivo ha previsto altre tipologie di servitù, come ad esempio la servitù coattiva, cioè imposta dallo Stato.
Difesa delle servitù
La difesa della servitù fu realizzata attraverso un’actio in rem, chiamata «vindicatio servitutis», inizialmente con un adattamento della legge actio sacramento, successivamente la vindicatio servitutis venne denominata «actio confessoria».