Concetti Chiave
- Le servitù coattive o legali sono imposte al proprietario di un fondo senza il suo consenso, disciplinate dall'articolo 1032 del codice civile.
- Il diritto a una servitù coattiva sorge tramite contratto tra proprietari o sentenza, quando un proprietario ne fa richiesta.
- La servitù può essere soppressa quando la necessità temporanea che ne giustifica la costituzione viene meno, anche tramite sentenza in caso di disaccordo.
- La servitù di passaggio coattivo è rilevante quando un fondo è circondato da altri fondi e non ha accesso pubblico, stabilita nel punto di distanza minore.
- Le case, i cortili, le aie e i giardini adiacenti sono esenti dal passaggio coattivo.
Nel codice Civile, particolare rilevanza è stata assunta da parte delle “servitù coattive o legali”. Vengono denominate servitù coattive o legali, quelle servitù che possono essere imposte al proprietario di un determinato fondo, a prescindere dal proprio consenso. Esse sono disciplinate dall’articolo 1032 del codice civile, secondo il quale il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere la costituzione di una servitù a carico di un altro fondo, dove il proprietario di questo non vi consenta, la servitù è costituita con una sentenza.
Costituzione e soppressione delle servitù
Successivamente, infatti, in presenza delle condizioni previste dalla legge, sorge il diritto potestativo di chiedere la costituzione della servitù. Essa verrà ad esistere solo in conseguenza di un contratto tra i proprietari dei fondi, ovvero una sentenza che viene pronunciata su domanda dell’interessato.
Tuttavia, se il diritto alla costituzione della servitù è strettamente collegato ad un necessità temporanea, nel momento in cui viene meno tale necessità, viene meno anche la legge che ne consente la soppressione su istanza della parte interessata. Anche in tal caso, in mancanza di accordo, essa avviene tramite una sentenza.
Servitù di passaggio coattivo
Inoltre, una tipologia di servitù particolarmente rilevante, e la servitù di passaggio coattivo. Essa viene definita tale quando un fondo e circondato da un fondo altrui e non abbia accesso alla via pubblica. In tal caso il passaggio è stabilito nella parte in cui la distanza sia minore. Restano esenti dal passaggio le case, i cortili, le aie e i giardini che sono ad esse adiacenti.