Concetti Chiave
- Il Codice civile italiano definisce l'imprenditore come colui che gestisce un'attività economica organizzata per produrre e scambiare beni o servizi.
- Le caratteristiche principali di un imprenditore includono l'economicità, l'organizzazione e la professionalità continuativa.
- L'impresa è considerata un'attività economica e l'esercizio di un'attività produttiva secondo un metodo economico.
- Lo scopo di lucro non è un requisito essenziale per l'attività d'impresa, anche se nella pratica è spesso necessario per evitare il fallimento.
- Un orientamento minoritario considera lecite anche le "imprese per conto proprio", dove beni e servizi sono prodotti per uso personale e non per il mercato.
La nozione di imprenditore
Il Codice civile italiano definisce «imprenditore» chi gestisce un’attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni o servizi (art. 2082).
Le caratteristiche principali dell’imprenditore sono diverse:
- l’economicità, cioè l’esercizio effettivo di un’attività produttiva di beni o servizi;
- l’organizzazione dei fattori produttivi;
- la professionalità, cioè l’esercizio professionale continuativo dell’impresa, non solo episodico.
La definizione di imprenditore coincide con quella di impresa: l’imprenditore esercita un’attività economica, quindi l’impresa è un’attività economica.
Lo scopo di lucro, quindi, non costituisce un requisiti essenziale dell’attività d’impresa.
La dottrina si è inoltre interrogata sulla possibilità di considerare lecita un’attività d’impresa non svolta sul mercato e per lo scambio, cioè realizzata da chi intende produrre beni e servizi da tenere per sé, quindi da non vendere nel mercato.
Secondo un orientamento minoritario, la destinazione dei prodotti al mondo del mercato non è un requisito essenziale dell’attività d’impresa e, per questo motivo, essa considera tali anche le cosiddette «imprese per conto proprio».
Beni e servizi devono essere potenzialmente destinati al mercato: ciò non vuol dire che debbano essere necessariamente scambiati.