Concetti Chiave
- Il Codice civile disciplina la responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi.
- Il figlio ha diritto a mantenere relazioni stabili con le famiglie di entrambi i genitori, nonostante la separazione.
- L'affidamento condiviso è la norma prioritaria, garantendo uguale responsabilità genitoriale a entrambi i coniugi.
- La residenza estera di un genitore non impedisce l'affidamento condiviso, che implica diritti e doveri equamente distribuiti.
- La responsabilità genitoriale può essere esercitata congiuntamente per decisioni importanti e separatamente per atti ordinari.
Indice
Condizione giuridica del figlio
Il capo II del titolo quarto del primo libro del Codice civile enuclea la disciplina relativa alla condizione giuridica del figlio in caso di separazione dei coniugi e la relativa responsabilità genitoriale che deve essere da questi esercitata. In caso di separazione il giudice deve adottare provvedimenti inerente ai figli sotto il profilo dell’affidamento e della responsabilità genitoriale: il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i rami di parentela di entrambi i genitori. In sostanza, la disgregazione della coppia genitoriale non deve incidere sulla condizione giuridica del figlio.
Affidamento condiviso e responsabilità
Per quanto riguarda l’affidamento della prole, la regola prioritaria è quella dell’affidamento condiviso, sostituita a quella precedentemente vigente dell’affidamento congiunto. L’affidamento condiviso implica la piena ed eguale spartizione della responsabilità genitoriale in capo a entrambi i coniugi: ad esso non può essere ostativa nemmeno la residenza di uno dei due genitori in un Paese estero. Oltre a determinare l’esercizio condiviso dei diritti e dei doveri nei confronti della prole, questa forma di affidamento implica il sorgere di responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori. La responsabilità richiamata dalla legislazione riformata, però, non è analoga a quella prevista dall’art. 316 del codice civile perché, mentre quest’ultima confluisce in un esercizio congiunto e concordato, in caso di separazione dei coniugi la responsabilità può essere talvolta esercitata disgiuntamente.
Distinzione tra atti di amministrazione
Sotto questo profilo, bisogna distinguere tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Previa valutazione deferita al giudice, si può stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente solo per le decisioni di maggiore interesse per i figli e separatamente per tutto ciò che attiene agli atti di ordinaria amministrazione.