Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il Codice civile disciplina la responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli in caso di separazione dei coniugi.
  • Il figlio ha diritto a mantenere relazioni stabili con le famiglie di entrambi i genitori, nonostante la separazione.
  • L'affidamento condiviso è la norma prioritaria, garantendo uguale responsabilità genitoriale a entrambi i coniugi.
  • La residenza estera di un genitore non impedisce l'affidamento condiviso, che implica diritti e doveri equamente distribuiti.
  • La responsabilità genitoriale può essere esercitata congiuntamente per decisioni importanti e separatamente per atti ordinari.

L’esercizio della responsabilità genitoriale in seguito a separazione dei coniugi

Il capo II del titolo quarto del primo libro del Codice civile enuclea la disciplina relativa alla condizione giuridica del figlio in caso di separazione dei coniugi e la relativa responsabilità genitoriale che deve essere da questi esercitata. In caso di separazione il giudice deve adottare provvedimenti inerente ai figli sotto il profilo dell’affidamento e della responsabilità genitoriale: il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i rami di parentela di entrambi i genitori.

In sostanza, la disgregazione della coppia genitoriale non deve incidere sulla condizione giuridica del figlio.
Per quanto riguarda l’affidamento della prole, la regola prioritaria è quella dell’affidamento condiviso, sostituita a quella precedentemente vigente dell’affidamento congiunto. L’affidamento condiviso implica la piena ed eguale spartizione della responsabilità genitoriale in capo a entrambi i coniugi: ad esso non può essere ostativa nemmeno la residenza di uno dei due genitori in un Paese estero. Oltre a determinare l’esercizio condiviso dei diritti e dei doveri nei confronti della prole, questa forma di affidamento implica il sorgere di responsabilità genitoriale in capo a entrambi i genitori. La responsabilità richiamata dalla legislazione riformata, però, non è analoga a quella prevista dall’art. 316 del codice civile perché, mentre quest’ultima confluisce in un esercizio congiunto e concordato, in caso di separazione dei coniugi la responsabilità può essere talvolta esercitata disgiuntamente. Sotto questo profilo, bisogna distinguere tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. Previa valutazione deferita al giudice, si può stabilire che la responsabilità genitoriale sia esercitata congiuntamente solo per le decisioni di maggiore interesse per i figli e separatamente per tutto ciò che attiene agli atti di ordinaria amministrazione.

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