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Concetti Chiave

  • La separazione modifica il rapporto coniugale, cessando la convivenza e mantenendo un legame solidaristico fino al divorzio.
  • La separazione elimina la presunzione di concepimento durante il matrimonio e la possibilità di adozione, ma non priva la moglie del cognome del marito, salvo pregiudizio grave.
  • Dal punto di vista patrimoniale, la separazione impone il dovere di sostenere economicamente il coniuge meno provveduto, attraverso un assegno di mantenimento.
  • L'assegno di mantenimento è determinato in base alle risorse economiche dell'altro coniuge, per mantenere un tenore di vita simile a quello precedente.
  • Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto all'assegno di mantenimento, ma può ricevere un assegno alimentare in caso di bisogno.

La separazione

La separazione determina, con la cessazione della convivenza, Una modificazione del rapporto coniugale per quanto riguarda i rapporti personali e non solo patrimoniali. Infatti è da ritenere che permanga tra i coniugi un rapporto solidaristico, Destinato a cessare solo con l’effettivo divorzio (e il conseguente riacquisto dello stato libero).

Sicuramente alcuni degli effetti coerenti con la situazione di cessazione della convivenza e dunque della separazione personale sono il venir meno della presunzione di concepimento durante il matrimonio, l’esclusione della possibilità di adozione, lo scioglimento della comunione legale.


Tuttavia la separazione non priva la moglie del diritto all’uso del cognome del marito, salvo divieto giudiziale, Quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole.
Effetti particolarmente rilevanti della separazione personale non si pongono soltanto dal punto di vista dei rapporti personali ma anche patrimoniali. Infatti con la separazione sorge il dovere di sopperire alle esigenze del coniuge economicamente meno provveduto. Al coniuge al quale non è addebitabile la separazione Spetta un “assegno di mantenimento“ qualora non abbia adeguati redditi propri. L’entità della somministrazione è determinata in rapporto alle risorse economiche dell’altro coniuge. Occorre tenere presente la situazione patrimoniale complessiva di ciascuno dei due coniugi. L’obiettivo è quello di consentire al coniuge economicamente più debole la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza.

Al coniuge a cui è stata addebitata la separazione, non gode del diritto dell’assegno di mantenimento, potendo vedersi attribuire solo un po’ esiguo assegno alimentare nel caso in cui versi in condizione di bisogno.

Vi sono dunque delle conseguenze di notevole rilevanza a seconda della dichiarazione di addebito.

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