Concetti Chiave
- La separazione di fatto implica la cessazione della convivenza senza effetti giuridici sulla situazione personale dei coniugi.
- La separazione consensuale avviene con l'accordo di entrambi i coniugi e richiede l'omologazione del tribunale; può essere negata in caso di danni ai figli.
- La separazione giudiziale è decisa dal tribunale su richiesta di uno o entrambi i coniugi e può essere per giusta causa, addebitando la colpa a uno dei coniugi.
- La separazione legale comporta la fine dell'obbligo di convivenza e la possibilità di ereditare, ma non consente il nuovo matrimonio.
- Il divorzio scioglie il matrimonio civile senza effetti retroattivi e permette di risposarsi, stabilendo anche gli obblighi di mantenimento e la fine della comunione dei beni.
• SEPARAZIONE DI FATTO: cessazione della convivenza in comune da parte dei coniugi, che non abitano più insieme.
Non produce alcun effetto giuridico sulla loro situazione personale.
• SEPARAZIONE CONSENSUALE: i coniugi decidono di comune accordo di separarsi e chiedono al tribunale di omologare la separazione. Se ci sono dei figli, però, può negare l’omologazione nel caso in cui essi vengano affidati ad un genitore che potrebbe provocargli dei danni.
• SEPARAZIONE GIUDIZIALE: viene pronunciata dal tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi.
• SEPARAZIONE PER GIUSTA CAUSA: si ha quando viene addebitata la “colpa” ad uno dei coniugi.
Dal giorno della sentenza del tribunale, i coniugi sono separati legalmente:
• Non hanno più l’obbligo di abitare insieme;
• Non si possono risposare;
• Se un coniuge muore, l’altro può ereditare.
Con sentenza di separazione:
• I figli vengono affidati a entrambi i coniugi (le decisioni relative alla vita dei figli vanno prese congiuntamente);
• Il genitore con il quale non vive il figlio deve mantenerlo con un assegno (se è stato affidato a entrambi non occorre il contributo);
• Nel caso in cui vi sia una notevole differenza di reddito, può anche capitare che il coniuge che ha un reddito maggiore debba mantenere anche l’altro coniuge con un assegno di mantenimento.
Divorzio
DIVORZIO: causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non produce effetti retroattivi: è efficace soltanto dal momento in cui si verifica la circostanza.
È possibile chiedere il divorzio nel caso di:
• Separazione legale dei coniugi, continuata per almeno tre anni;
• Condanna definitiva subita dall’altro coniuge per alcuni reati previsti dalla legge;
• Nuovo matrimonio contratto all’estero;
• Mancata consumazione del matrimonio;
• Quando l’altro coniuge ha cambiato sesso.
Per effetto della sentenza di divorzio:
• Ci si può risposare: entrambi i coniugi riacquistano la libertà di stato;
• Si verifica lo scioglimento della comunione dei beni eventualmente esistente tra i coniugi.
Nella sentenza di divorzio vengono (ri)stabiliti l’importo dell’assegno di mantenimento e l’eventuale contributo per i figli.
Domande da interrogazione
- Quali sono le differenze principali tra separazione consensuale e separazione giudiziale?
- Quali sono le condizioni necessarie per richiedere il divorzio?
- Quali effetti produce la sentenza di divorzio sui coniugi?
La separazione consensuale avviene quando i coniugi decidono di comune accordo di separarsi e chiedono al tribunale di omologare la separazione. La separazione giudiziale, invece, è pronunciata dal tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi.
È possibile chiedere il divorzio in caso di separazione legale continuata per almeno tre anni, condanna definitiva dell'altro coniuge per alcuni reati, nuovo matrimonio contratto all'estero, mancata consumazione del matrimonio, o cambio di sesso dell'altro coniuge.
La sentenza di divorzio permette ai coniugi di risposarsi, scioglie la comunione dei beni eventualmente esistente e stabilisce l'importo dell'assegno di mantenimento e l'eventuale contributo per i figli.