Concetti Chiave
- La legge 40/2004 in Italia regola la procreazione medicalmente assistita, limitando l'uso di tecniche eterologhe.
- Il donatore di gameti è legalmente estraneo al nato, senza diritti o doveri nei suoi confronti.
- Solo la fecondazione omologa è consentita, utilizzando gameti della coppia che accede al trattamento.
- Il figlio nato da procreazione assistita è riconosciuto come nato nel matrimonio o dalla coppia richiedente.
- Le madri non possono rimanere anonime, è vietato non essere nominate.
Procreazione assistita
La possibilità offerta dal progresso scientifico di intervenire nel processo riproduttivo ha determinato l'insorgere di determinati problemi in ordine allo stato di figlio così generato. Con la procreazione assistiamo allo scontro tra principi e regole affermati in materia di filiazione, in particolare tra derivazione biologica e responsabilità nei confronti del generato. Con la legge 40/2004 il nostro legislatore ha dettato una regolamentazione della procreazione medicalmente assistita.
E’ opportuno sottolineare come pur essendo vietato il ricorso a tecniche di tipo eterologo (comportanti l'utilizzazione di gameti estranei alla coppia che accede al trattamento), non si sia mancato di disciplinarne le conseguenze.Coloro che si sono prestati all'applicazione delle tecniche in esame, risulta precluso l'azione di disconoscimento della paternità. Il donatore di gameti, resta estraneo a qualsiasi rapporto con il nato. Il nostro ordinamento consente solo fecondazioni omologa (utilizzo di gameti della coppia che accede al trattamento). Se si tratta di coppia coniugata è precluso l’esercizio dell’azione di disconoscimento della paternità. Al figlio si attribuisce “lo stato di figlio nato nel matrimonio o di figlio riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere a tecniche” (art.8). E’ vietata alla madre la facoltà di non essere nominata, restando anonima.