Concetti Chiave
- La separazione personale non interrompe il matrimonio ma sospende i doveri di fedeltà e coabitazione, mantenendo obblighi di assistenza economica.
- La separazione giudiziale è richiesta quando la convivenza è intollerabile, spesso a causa di violazioni come l'infedeltà, e può comportare una sentenza di addebito.
- I figli minori conservano il diritto a un rapporto equilibrato con entrambi i genitori durante la separazione giudiziale.
- La separazione consensuale avviene per accordo comune, stabilendo condizioni su affidamento e mantenimento dei figli e necessita di omologazione del tribunale.
- La separazione coniugale è distinta dal divorzio, che implica lo scioglimento del vincolo matrimoniale definitivo.
Indice
Tipi di separazione coniugale
Dal punto di vista giuridico, la separazione tra i coniugi può aver luogo sotto due diverse forme:
- la separazione personale, che non interrompe il vincolo formale del matrimonio ma determina la cessazione dei doveri di fedeltà e coabitazione. Tra i due coniugi possono ancora intercorrere doveri di assistenza economica da parte di uno dei due coniugi nei confronti dell’altro che non goda di possibilità finanziaria;
Separazione giudiziale e figli
- la separazione giudiziale, richiesta da uno dei due coniugi nel caso in cui la convivenza sia ritenuta intollerabile o dannosa all’educazione dei figli a causa del sussistere di gravi motivi imputabili all’altro coniuge (ne è un esempio la violazione del dovere di fedeltà che spesso si traduce nell’emissione di una sentenza di addebito a carico del coniuge imputato). I figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto continuo ed equilibrato con ciascuno dei due coniugi e di ricevere educazione ed assistenza da parte di entrambi;
Separazione consensuale e procedure
- la separazione consensuale è invece scelta di comune accordo dai coniugi, i quali determinano le condizioni relative all’affidamento dei figli, al loro mantenimento e all’eventuale assegno di un coniuge all’altro. Essa ha effetto solo con l’omologazione da parte del tribunale, salvo il già rilevato effetto della giusta causa di allontanamento del coniuge che sospende l’obbligo di coabitazione. Nel caso di separazione consensuale si possono seguire due procedure: la prima prevede una negoziazione assistita presso il tribunale competente (in mancanza di figli, il procuratore annulla gli obblighi reciproci di natura coniugale; in presenza di figli, egli dà autorizzazione all’accordo); i coniugi possono concludere la separazione dinanzi al sindaco, in presenza di un avvocato.
Sulla base di quanto disposto all’interno del nostro ordinamento giuridico, dunque, il concetto di separazione coniugale deve essere distinto da quello di scioglimento del vincolo matrimoniale.