Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La sentenza Prais del 1976 rappresenta un momento cruciale nel dibattito sul multiculturalismo e l'integrazione nell'UE.
  • La Corte di Giustizia dell'UE a Lussemburgo è la sede per chi si sente leso da normative comunitarie, inclusi aspetti religiosi.
  • Il caso riguardava una cittadina britannica che si sentiva discriminata perché le prove d'esame coincidevano con una festa ebraica.
  • La Corte stabilì che le autorità devono considerare le richieste religiose dei candidati se informate in anticipo.
  • Nel caso specifico, il ricorso fu respinto poiché la candidata non aveva avvisato preventivamente le autorità competenti.

Sentenza Prais (1976)

La sentenza Prais è stata discussa nel 1976 dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Essa rappresenta uno snodo cruciale nell’ambito del controverso dibattito relativo al multiculturalismo e all’integrazione.
A Lussemburgo ha sede la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ad essa si può rivolgere chiunque si senta leso dalle normative o da atti comunitari. La Corte di giustizia può intervenire anche qualora tale lesione interessi l’ambito religioso.

Ciò è avvenuto, ad esempio, mediante la sentenza Prais del 1976. La questione è sorta a seguito del ricorso presentato da una cittadina britannica di religione ebraica che, volendo partecipare a un concorso comunitario, ha lamentato di essere stata discriminata per la propria appartenenza confessionale, dal momento che il calendario delle prove d’esame coincideva con la festa ebraica della Chavouth (Pentecoste).
La corte ha affermato che, se il candidato informa l’autorità della propria impossibilità a partecipare al concorso in una specifica data per motivi di carattere religioso, questa dovrà tenerne conto ed evitare di fissare per la suddetta data la prova d’esame.

Nello specifico, peraltro, la Corte ha respinto il ricorso dell’attore perché la candidata non aveva fatto presente la propria situazione all’autorità competente, ma si era limitata a eccepire quando tutto era già stato predisposto per lo svolgimento del concorso.
Resta comunque valida, in via di principio, la posizione della corte: ogni concorso pubblico deve tener conto, previa comunicazione dell’interessato, di particolari impedimenti o disagi legati a ragioni di natura religiosa.

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