Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha chiarito i limiti dell'irresponsabilità politica del presidente della Repubblica secondo l'articolo 90 della Costituzione.
  • Il caso riguardava l'ex presidente Cossiga, condannato per affermazioni diffamatorie, non coperte dall'immunità, dopo il suo mandato.
  • La Cassazione ha annullato l'assoluzione d'appello e ha ordinato un nuovo giudizio per la connessione delle affermazioni alla funzione presidenziale.
  • Cossiga ha contestato l'incostituzionalità del giudizio, sostenendo la difficoltà di separare responsabilità politiche da personali nel suo ruolo.
  • La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione e ha affidato la valutazione delle dichiarazioni all'autorità giudiziaria competente.

Immunità per un ex presidente della Repubblica (caso Cossiga)

Tramite questa sentenza, la Corte costituzionale ha definito i limiti dell’irresponsabilità politica del presidente della Repubblica enucleata dall’articolo 90 della Costituzione e la sua facoltà di rivolgersi alla Corte costituzionale. Nella fattispecie, il caso riguardava l’ex presidente della Repubblica Cossiga, il quale era stato condannato al risarcimento dei danni a causa di alcune affermazioni ritenute diffamatorie dal tribunale di Roma pochi mesi dopo la scadenza del suo mandato.

L’ex presidente era però stato assolto dalla Corte di appello e infine la Cassazione, con due decisioni analoghe, aveva annullato la decisione di secondo grado disponendo un nuovo giudizio di appello. La corte d’appello aveva stabilito che le affermazioni dell’ex presidente, in quanto non connesse alla sua attività politica, non risultavano coperte dall’immunità, prerogativa espletata dal suddetto art. 90 Cost. Ritenendo tale giudizio incostituzionale ai sensi dell’art. 90, Cossiga aveva presentato ricorso alla Corte costituzionale. L’ex presidente riteneva che, avendo egli ricoperto un ruolo monocratico ed estremamente rilevante, la possibilità di scindere responsabilità politiche da responsabilità personali era stata assai limitata. Nel caso di specie, le affermazioni considerate diffamatorie erano generalmente connesse alla carica rappresentativa ricoperta da Cossiga.
Con la decisione 154 del 2004, la Corte costituzionale ha valutato concretamente la responsabilità e l’immunità concessa al presidente della Repubblica ex art. 90 Cost.
La Corte ha demandato all’autorità giudiziaria competente il compito di accertare se le dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica costituissero esercizio delle sue funzioni o fossero strumentali ed accessorie alla funzione presidenziale. Essa ha inoltre stabilito che, solo in caso positivo, queste potessero essere annoverate nell’ambito dell’immunità concessa al Presidente, di cui all’art. 90 Cost. La corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal presidente della Repubblica.

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