Concetti Chiave
- La Corte Costituzionale ha esaminato il diritto all'identità personale, dichiarando incostituzionale l'anonimato genitoriale se non riconfermato dalla madre.
- Le sentenze 13 del 1994 e 278 del 2013 hanno rafforzato il diritto del figlio di conoscere le proprie origini, bilanciando il diritto di riservatezza della madre.
- L'articolo 177.2 del d.l. 196 del 2003 limita il divieto di accesso alle origini solo se la madre ha esplicitamente richiesto l'anonimato.
- Il tribunale di Catanzaro ha sollevato una questione di costituzionalità, evidenziando l'importanza di bilanciare i diritti di identità personale e riservatezza.
- La Corte ha distinto tra genitorialità giuridica, irrevocabile, e genitorialità naturale, che può essere rivista, aprendo così alla possibilità di conoscenza delle origini.
Diritto del figlio a conoscere le proprie origini
Tramite la sentenza 13 del 1994 e la 278 del 2013, la Corte si è espressa in merito al concetto di diritto all’identità personale attraverso questioni che attenevano all’identità anagrafica. Nella sentenza 13 del 1994, in particolare, è rilevante il punto cinque: è certamente vero, dice la Corte, che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana è annoverato, ex articolo 2 della Costituzione, quello all’identità personale, all’individualità e,, ex articolo 22 Costituzionale, il diritto a non essere privati in alcun caso del proprio nome e della propria cittadinanza. Tramite la sentenza 278 del 2013, in seguito, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’allora vigente giurisdizione sull’adozione: essa prevedeva il diritto della madre a mantenere l’anonimato sulla sua genitorialità. Sulla base della giurisdizione in vigore fino al 2013, il figlio consapevole di essere stato adottato non poteva in alcun caso risalire alle proprie origini ai fini di tutelare il diritto di anonimato della madre.Questione costituzionale: in particolare, la Corte ha esaminato una questione di costituzionalità sollevata dal tribunale di Catanzaro avente ad oggetto l’articolo 28.7 della legge 184 del 1983, il quale enuclea il diritto del minore a una famiglia, come sostituito dall’articolo 177 comma 2 del d.l. 196 del 2003, nella parte in cui non contempla la possibilità che la persona adottata possa accedere alle informazioni sulle origini sebbene non abbia previamente verificato la persistenza della volontà di non voler essere nominata da parte della madre biologica.
In particolare, il sopraccitato articolo 177.2 restringe il divieto al solo caso in cui la madre abbia esplicitamente dichiarato la volontà di non voler essere nominata. Il tribunale di Catanzaro lido ha sollevato la questione di costituzionalità in relazione all’articolo 2 Cost., il quale garantisce il diritto all’identità personale, e all’articolo 3 Cost., ritenendo diseguale dare maggiore rilevanza al diritto di riservatezza esercitato dalla madre piuttosto che al diritto di conoscere le proprie origini, e quindi la propria identità personale, del figlio. Il tribunale ha fondato la questione anche alla luce della lettura dell’articolo 32 cost., asserendo che il divieto di conoscere le proprie origini porrebbe l’adottato in una situazione di rischio dovuto alla sua impossibilità di venire a conoscenza di eventuali caratteristiche o malattie genetiche della propria famiglia d’origine.
Conclusione: tramite la suddetta sentenza la Corte ha definito incostituzionale la legge che impone l’anonimato genitoriale, stabilendo che, a distanza di molti anni dal parto, il giudice può, in camera di consiglio, chiedere alla madre di confermare la propria posizione rispetto all’anonimato. L’irreversibilità della scelta originaria esproprierebbe la persona titolare del diritto di qualsiasi rivalutazione e riconsiderazione.
A questo proposito, la Corte introduce la distinzione tra genitorialità giuridica, cui si rinuncia irreversibilmente scegliendo l’anonimato, e genitorialità naturale, che deve caratterizzarsi come opzione eventualmente revocabile.
Di conseguenza, la disposizione, dunque il settimo comma dell’articolo 28 della legge 184 del 1983 sulla base degli artt. 2 e 3 cost.
Domande da interrogazione
- Qual è il diritto fondamentale discusso nella sentenza 13 del 1994?
- Cosa ha dichiarato la Corte costituzionale nella sentenza 278 del 2013 riguardo all'adozione?
- Qual è la questione di costituzionalità sollevata dal tribunale di Catanzaro?
- Qual è la conclusione della Corte riguardo all'anonimato genitoriale?
La sentenza 13 del 1994 discute il diritto all'identità personale, che include il diritto a non essere privati del proprio nome e della cittadinanza, come stabilito dagli articoli 2 e 22 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la giurisdizione che permetteva alla madre di mantenere l'anonimato, impedendo al figlio adottato di conoscere le proprie origini.
Il tribunale di Catanzaro ha sollevato la questione di costituzionalità riguardo all'articolo 28.7 della legge 184 del 1983, sostenendo che non considerare il diritto del figlio adottato di conoscere le proprie origini è in contrasto con gli articoli 2 e 3 della Costituzione.
La Corte ha stabilito che la legge sull'anonimato genitoriale è incostituzionale, permettendo al giudice di chiedere alla madre di confermare la sua posizione sull'anonimato anni dopo il parto, distinguendo tra genitorialità giuridica e naturale.