Concetti Chiave
- I diritti alla privacy e all'onore sono considerati inviolabili dalla Corte costituzionale, emersi significativamente con il "caso Veronesi" del 1985.
- La Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto all'identità personale, evidenziato nelle sentenze del 1994 e 2013, riguardanti l'identità anagrafica.
- Il diritto del figlio allo status filiationis include il riconoscimento di paternità e maternità e il diritto al nome familiare.
- La sentenza 13 del 1994 afferma il diritto all'identità personale, individualità e al mantenimento del nome e cittadinanza.
- La sentenza 278 del 2013 ha dichiarato incostituzionale la legge sull'anonimato genitoriale, permettendo ai figli adottivi di conoscere le proprie origini.
Tutela della privacy e dell’onore
L’ordinamento giuridico prevede inoltre la tutela del diritto alla privacy e all’onore. Tali diritti, oggi consolidati e considerati scontati, non erano previsti dalla giurisdizione vigente fino agli anni settanta dello scorso secolo. La Corte costituzionale ha definito «inviolabili» il diritto al proprio decoro, al proprio onore, alla propria rispettabilità e reputazione e alla propria immagine pubblica. L’affermazione di questi diritti si consolidò specificatamente nel 1985, in seguito al cosiddetto «caso Veronesi», incentrato sulla diffamazione personale e dell’identità del singolo.
In quel contesto, la Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto all’identità personale. Tramite la sentenza 13 del 1994 e la 278 del 2013, la Corte si è espressa in merito al concetto di diritto all’identità personale, prendendo in esame questioni che attenevano all’identità anagrafica.Nell’ambito dei diritti inviolabili, dunque, è fondamentale il diritto del figlio ad uno status filiationis. Esso implica il diritto di agire per il riconoscimento della paternità e maternità e di assumere il nome della propria discendenza famigliare con ciò che ne consegue, ad esempio il diritto di ottenere il mantenimento, all’istruzione, all’educazione, nonché il diritto ad essere identificato, fin dalla nascita, attraverso l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori.
Nella sentenza 13 del 1994, in particolare, è rilevante il punto cinque: è certamente vero, dice la Corte, che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana è annoverato, ex articolo 2 della Costituzione, quello all’identità personale, all’individualità e,, ex articolo 22 Costituzionale, il diritto a non essere privati in alcun caso del proprio nome e della propria cittadinanza. Tramite la sentenza 278 del 2013, in seguito, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’allora vigente giurisdizione sull’adozione: essa prevedeva il diritto della madre a mantenere l’anonimato sulla sua genitorialità. Sulla base della giurisdizione in vigore fino al 2013, il figlio consapevole di essere stato adottato non poteva in alcun caso risalire alle proprie origini ai fini di tutelare il diritto di anonimato della madre. Tramite la suddetta sentenza, però, la Corte ha definito incostituzionale la legge che impone l’anonimato genitoriale, stabilendo che, a distanza di molti anni dal parto, il giudice può, in camera di consiglio, chiedere alla madre di confermare la propria posizione rispetto all’anonimato.
Domande da interrogazione
- Quali diritti sono stati definiti "inviolabili" dalla Corte costituzionale?
- Cosa ha stabilito la sentenza 278 del 2013 riguardo all'adozione?
- Qual è il diritto del figlio in relazione allo status filiationis?
La Corte costituzionale ha definito "inviolabili" il diritto al decoro, all'onore, alla rispettabilità, alla reputazione e all'immagine pubblica.
La sentenza 278 del 2013 ha dichiarato incostituzionale la legge che imponeva l'anonimato genitoriale, permettendo al giudice di chiedere alla madre di confermare la sua posizione sull'anonimato.
Il diritto del figlio allo status filiationis include il riconoscimento della paternità e maternità, l'assunzione del nome della discendenza familiare, e diritti come il mantenimento, l'istruzione e l'educazione.