Concetti Chiave
- La sentenza analizza la laicità nelle scuole e la legittimità dell'articolo 9.2 della legge 121 del 1985 riguardante l'insegnamento della religione cattolica.
- La Corte costituzionale definisce la laicità come un principio supremo dello Stato, esaminando il diritto degli studenti di scegliere o meno l'ora di religione.
- Viene stabilita la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica, rispettando la libertà di coscienza e la responsabilità educativa dei genitori.
- Lo Stato italiano assicura l'insegnamento della religione cattolica in base agli accordi internazionali, lasciando la scelta della frequenza agli studenti.
- Gli studenti non sono obbligati a frequentare corsi alternativi se scelgono di non partecipare all'ora di religione, evitando obbligazioni alternative.
Laicità nelle scuole
Oggetto della sentenza: discussione sulla laicità nelle scuole in relazione all’indubbia laicità preposta dalla carta costituzionale (artt. 7, 8, 19, 20)
Questione sollevata: legittimità costituzionale dell’articolo 9.2 della legge 121 del 1985 che prevedeva l’insegnamento nelle scuole pubbliche della religione cattolica.
Discussione: tramite questa sentenza, per la prima volta la Corte costituzionale delineò il principio di laicità definendolo «un principio supremo dello Stato».
Conclusione: in definitiva lo stato italiano si impegna ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica in virtù degli accordi internazionale. La decisione di frequentare i relativi corsi resta facoltativa e diventa obbligatoria solo in seguito a scelta da parte dello studente. In caso contrario questi non sarà parimenti tenuto a frequentare corsi alternativi, i quali si tradurrebbero in imposizione di obbligazioni alternative.