Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La sentenza analizza la laicità nelle scuole e la legittimità dell'articolo 9.2 della legge 121 del 1985 riguardante l'insegnamento della religione cattolica.
  • La Corte costituzionale definisce la laicità come un principio supremo dello Stato, esaminando il diritto degli studenti di scegliere o meno l'ora di religione.
  • Viene stabilita la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica, rispettando la libertà di coscienza e la responsabilità educativa dei genitori.
  • Lo Stato italiano assicura l'insegnamento della religione cattolica in base agli accordi internazionali, lasciando la scelta della frequenza agli studenti.
  • Gli studenti non sono obbligati a frequentare corsi alternativi se scelgono di non partecipare all'ora di religione, evitando obbligazioni alternative.

Laicità nelle scuole

Oggetto della sentenza: discussione sulla laicità nelle scuole in relazione all’indubbia laicità preposta dalla carta costituzionale (artt. 7, 8, 19, 20)
Questione sollevata: legittimità costituzionale dell’articolo 9.2 della legge 121 del 1985 che prevedeva l’insegnamento nelle scuole pubbliche della religione cattolica.
Discussione: tramite questa sentenza, per la prima volta la Corte costituzionale delineò il principio di laicità definendolo «un principio supremo dello Stato».

In particolare, nella discussione viene analizzata la legittimità costituzionale dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole non universitarie. La vicenda rileva a proposito della problematica nei confronti degli studenti che decidono di non avvalersene, per i quali la disciplina, pur consentendo di scegliere o meno l’ora di religione, impone la frequenza obbligatoria di corsi alternativi, con ciò creando un’obbligazione alternativa. La corte costituzionale ha stabilito la facoltatività dell’insegnamento dell’ora di religione; la coerenza delle norme dell’accordo di Roma con il principio di laicità; il diritto soggettivo di avvalersi o meno dell’ora di religione; il rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori.
Conclusione: in definitiva lo stato italiano si impegna ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica in virtù degli accordi internazionale. La decisione di frequentare i relativi corsi resta facoltativa e diventa obbligatoria solo in seguito a scelta da parte dello studente. In caso contrario questi non sarà parimenti tenuto a frequentare corsi alternativi, i quali si tradurrebbero in imposizione di obbligazioni alternative.

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