Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte costituzionale ha ridefinito il riparto della competenza regolamentare tra giunta e consiglio, che in passato apparteneva al consiglio.
  • La prorogatio degli organi regionali post scioglimento del consiglio è soggetta a limiti stabiliti dalla giurisprudenza.
  • Il numero dei componenti del consiglio non può essere deciso dalla legge elettorale regionale, ma il tetto massimo è fissato da leggi statali.
  • L'articolo 117 della Costituzione regola la ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni, includendo competenze esclusive e concorrenti.
  • Dal 2001, le materie di competenza statale sono esclusivamente gestite dallo Stato, mentre le regioni possono legiferare su quelle concorrenti.

Prorogatio e competenze regionali

La giurisprudenza della Corte costituzionale segnala: il riparto fra giunta e consiglio della competenza regolamentare (prima la Costituzione la attribuiva al consiglio, ora nulla dice al riguardo: sent. 313/2003); l’eventuale previsione e i limiti della prorogatio degli organi regionali dopo lo scioglimento del consiglio (sentt. 196/2003, 68/2010, 64/2015, 243/2016); il numero dei componenti del consiglio (che non può essere rimesso alla legge elettorale regionale: sent.

188/2011), ma la Corte ha ritenuto legittimo che il tetto massimo di consiglieri, nonché di assessori, sia stabilito dalla legge statale (sentt. 198/2012 e 35/2014).
La ripartizione della potestà legislativa fra lo Stato e le regioni trova la sua fonte nell’art. 117 Cost. Mentre nel testo del 1948 esso elencava solo le materie di competenza regionale, partendo dal presupposto che tutte le altre, non enumerate, fossero proprie dello Stato, la riforma del 2001 ha invertito il criterio di riparto prevedendo invece:
- materie di competenza statale, definita competenza esclusiva, nelle quali solo lo Stato è abilitato a legiferare (art. 117.2);
- materie di competenza regionale, definita competenza concorrente, nelle quali spetta alle regioni legiferare, ma restando riservata alla legge dello Stato la determinazione dei principi fondamentali della materia, vincolanti per il legislatore regionale (art. 117.3).

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