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Concetti Chiave

  • La conferenza di servizi mira a semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi, concentrando gli adempimenti nella fase istruttoria per favorire il coordinamento tra le amministrazioni.
  • Esistono due forme principali: quella semplificata, con scambio informativo di documenti, e quella simultanea, che prevede riunioni fisiche o a distanza per procedimenti complessi.
  • Un possibile esito delle conferenze di servizi è la stipula di accordi tra le amministrazioni coinvolte.
  • La conferenza istruttoria è facoltativa e può essere convocata per esaminare contestualmente gli interessi pubblici in uno o più procedimenti connessi.
  • La conferenza decisoria può essere richiesta anche da soggetti privati e serve a prendere decisioni sugli interessi coinvolti.

Scopo della conferenza di servizi

Con la conferenza di servizi si va ad alterare la sequenza lineare del procedimento, concentrando nella fase istruttoria tutta una serie di adempimenti che invece avrebbero atomizzato il procedimento.
Lo scopo è quello di semplificare e accelerare il procedimento, agevolando il coordinamento tra le amministrazioni e il confronto contestuale degli interessi coinvolti, da parte dei rappresentati delle varie amministrazioni che si riuniscono.
Forma semplificata: scambio di documenti in via informativa, non necessariamente contestuale, tra le varie amministrazioni coinvolte.

Forma simultanea: per i procedimenti più complessi.

Riunioni fisiche o a distanza.
Uno dei possibili esiti delle conferenze di servizi è rappresentato dall’eventualità che le amm. coinvolte concludano accordi tra loro.
La valutazione congiunta degli interessi coinvolti in un procedimento amministrativo può avvenire attraverso:
- Conferenza istruttoria (art 14 comma 1): sempre facoltativa, in quanto può essere indetta dall’amministrazione procedente quando ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi.
- Conferenza decisoria (art 14 comma 2)  possono partecipare o ne possono addirittura chiedere l’indizione anche i soggetti privati.

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