Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La legge 146/1990 ha sostituito le disposizioni penali sugli scioperi nel settore pubblico con nuove regole per i servizi essenziali.
  • A livello internazionale, il diritto di sciopero è riconosciuto da varie fonti come la convenzione OIL, la Carta sociale europea e la Convenzione EDU.
  • A livello comunitario, il diritto di sciopero è tutelato dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE dal 2000.
  • In Italia, lo sciopero è protetto dall'art. 40 della Costituzione, con regolamentazioni specifiche per i servizi pubblici essenziali.
  • La giurisprudenza comune e costituzionale ha contribuito significativamente alla regolamentazione dello sciopero nel contesto italiano.

Indice

  1. Abrogazione delle disposizioni penali
  2. Sciopero nel settore pubblico e nel diritto comunitario
  3. Tutela internazionale del diritto di sciopero
  4. Tutela comunitaria e italiana del diritto di sciopero

Sciopero nel settore pubblico e nel diritto comunitario

Abrogazione delle disposizioni penali

L’art. 330 del Codice penale puniva con la reclusione fino a 2 anni lo sciopero dei dipendenti pubblici e degli addetti ai pubblici servizi. L’art. 333 sanzionava invece il singolo lavoratore pubblico che abbandonasse l’ufficio cui era addetto al fine di turbare la continuità o la regolarità del servizio. Queste disposizioni sono state abrogate dalla legge 146/1990 sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, che ha dettato regole innovative e discoste dalle suddette disposizioni penali.

Tutela internazionale del diritto di sciopero

Lo sciopero è tutelato anche a livello internazionale e comunitario. Sul piano internazionale. Le fonti internazionali più rilevanti a tal proposito sono:

- la convenzione OIL 98/1949 sulla libertà sindacale e la protezione dei lavoratori;

- i pareri del comitato internazionale CACR che ha declinato lo sciopero come diritto fondamentale;

- la Carta sociale europea firmata a Torino nel 1966, che tutela il diritto di sciopero e la sua attuazione;

- la Convenzione EDU, secondo la quale il diritto di sciopero costituisce un’esternazione necessaria dei diritti di associazione e negoziazione collettiva garantiti dall’art. 11 Cedu.

Tutela comunitaria e italiana del diritto di sciopero

A livello comunitario, invece, il diritto di sciopero ha acquisito una prima forma di tutela solo a partire dal 2000 con l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. L’art. 28 prevede il diritto di datori e lavoratori di ricorrere ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, quindi compresi sciopero e serrata, nonché boicottaggio, ecc.

Nel diritto italiano, infine, lo sciopero è tutelato dall’art. 40 Cost, secondo cui questo deve essere esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano. Tuttavia, l’unica emanata fino ad oggi riguarda lo sciopero dei servizi pubblici essenziali. Ciononostante la disciplina non è lacunosa: negli anni la materia è stata regolata dai giuristi e, soprattutto, dalla giurisprudenza comune e costituzionale.

Domande da interrogazione

  1. Quali erano le disposizioni penali abrogate riguardanti lo sciopero nel settore pubblico?
  2. L'art. 330 del Codice penale puniva lo sciopero dei dipendenti pubblici con la reclusione fino a 2 anni, mentre l'art. 333 sanzionava il lavoratore pubblico che abbandonava l'ufficio per turbare il servizio. Queste disposizioni sono state abrogate dalla legge 146/1990.

  3. Quali sono le principali fonti internazionali che tutelano il diritto di sciopero?
  4. Le principali fonti internazionali includono la convenzione OIL 98/1949, i pareri del comitato CACR, la Carta sociale europea del 1966 e la Convenzione EDU, che considerano lo sciopero un diritto fondamentale.

  5. Come è tutelato il diritto di sciopero a livello comunitario e italiano?
  6. A livello comunitario, il diritto di sciopero è tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue dal 2000. In Italia, è protetto dall'art. 40 Cost, con regolamentazioni specifiche per i servizi pubblici essenziali, integrate dalla giurisprudenza.

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