Concetti Chiave
- Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è regolato dalla legge 146/1990, bilanciando il diritto di sciopero con la tutela dei diritti fondamentali come libertà di circolazione e salute.
- L'annuncio di uno sciopero può causare panico tra i consumatori, specialmente nei trasporti, rendendo spesso sufficiente la minaccia senza necessità di azione reale.
- In passato, il Codice penale Rocco vietava lo sciopero nei servizi pubblici, ma tali norme furono abrogate dalla legge 146/1990, già dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
- La Corte costituzionale aveva identificato servizi pubblici essenziali dove lo sciopero era lecito solo se non danneggiava gli interessi generali degli utenti.
- Dopo la legge 146/1990, esistono due livelli di regolamentazione per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, garantendo prestazioni minime.
Sciopero dei servizi pubblici essenziali
Lo sciopero dei servizi pubblici essenziali è disciplinato da una legge ad hoc (l. 146/1990), la quale mira a contemperare il suo esercizio con la tutela dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti: in particolare il diritto alla libertà di circolazione, alla sicurezza e alla salute. Il solo annuncio dello sciopero di un servizio essenziale è sufficiente a gettare nel panico i consumatori (si pensi alla sospensione dei viaggi in treno o in aereo).
Quest’azione è così pervasiva che, per essere efficace, non ha bisogno di essere numerosa e protratta nel tempo.La maggior parte delle volte la proclamazione è una minaccia così rilevante che ad essa segue lo sciopero effettivo solo di rado.
In origine lo sciopero dei servizi pubblici essenziali era regolato dagli artt. 330 e 333 del Codice penale Rocco (1930), i quali vietavano l’astensione dal lavoro dei pubblici dipendenti e degli addetti ai pubblici servizi. La legge 146/1990 ne ha decretato l’abrogazione. Già prima dell’intervento legislativo, comunque, l’illegittimità dei due articoli era stata affermata dalla Corte costituzionale. Nella pronuncia, la Corte aveva però individuato, fra i servizi pubblici, alcuni ritenuti essenziali, il cui sciopero era lecito solo se non arrecava pregiudizio agli interessi generali degli utenti. Ciò significa che, anche in caso di astensione, si dovevano garantire le prestazioni indispensabili ad assicurare l’efficienza di questi servizi.
In seguito alla pubblicazione della legge 146/1990, si sono affermati due livelli di disciplina relativi allo sciopero dei servizi pubblici essenziali