Concetti Chiave
- La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è strutturata su livelli contrattuali e legali.
- I codici di autoregolamentazione, adottati negli anni '80, definiscono prestazioni minime e procedure di conciliazione durante gli scioperi.
- Il termine di rarefazione stabilisce un intervallo temporale tra scioperi per evitare danni eccessivi alla collettività.
- L'autoregolamentazione fallì a causa della pluralità di codici e della mancanza di obbligatorietà per lavoratori non sindacalizzati.
- La legge 146/1990 ha introdotto regole legali come preavviso di dieci giorni e specifiche su durata e modalità dello sciopero.
Livello legale e contrattuale di disciplina sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali
La disciplina sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali si articola su due livelli.
Il primo è quello contrattuale, reso operativo tramite accordi collettivi o codici di autoregolamentazione. Questi ultimi sono stati adottati dai sindacati maggiormente rappresentativi nel corso degli anni ’80. I codici di autoregolamentazione individuano le prestazioni indispensabili che devono essere garantite anche nel corso dello sciopero e le procedure di conciliazione da espletare in caso di astensione dei lavoratori autonomi.
Nella pratica, l’esperienza dell’autoregolamentazione non ebbe successo per due motivi:
1) ogni servizio era regolato da una pluralità di codici e ciò rendeva la disciplina incerta;
2) ogni codice era valido nei confronti dei lavoratori affiliati al sindacato che lo aveva adottato, ma non era in grado di vincolare i lavoratori non aderenti. Questi ultimi restavano quindi liberi di esercitare lo sciopero senza garantire le prestazioni minime essenziali.
Lo scarso successo del livello contrattuale (autoregolamentativo) incentivò la pubblicazione della legge 146/1990, che disciplinò lo sciopero dei servizi pubblici essenziali a livello legale. Quest’ultimo ha imposto l’obbligo di esperire procedure di raffreddamento e conciliazione, l’obbligo di indire lo sciopero con almeno dieci giorni di preavviso e, infine, di indicare durata, modalità e motivazione dell’astensione dal lavoro.