Concetti Chiave
- L'inadempimento si verifica quando il debitore non esegue la prestazione dovuta, con distinzioni tra inesatto, relativo e assoluto.
- La mora del debitore richiede un ritardo imputabile e un'intimazione scritta del creditore, con effetti come obbligo di interessi moratori.
- Il risarcimento danni è conseguenza principale dell'inadempimento, includendo danno emergente e lucro cessante, limitato ai danni prevedibili in caso di colpa.
- La mora ex re avviene automaticamente in certe situazioni, mentre la mora ex persona richiede un atto di costituzione in mora scritto.
- La differenza tra mora del debitore e mora del creditore è che quest'ultima è causata dal comportamento del creditore, con obblighi e rischi distinti.
L'inadempimento può consistere in:
· adempimento inesatto quando la prestazione viene eseguita ma differisce quantitativamente o qualitativamente da quella pattuita o dal punto di vista del luogo dell’esecuzione;
· inadempimento relativo quando la prestazione non è ancora stata eseguita ma sussistono ancora le condizioni affinché si realizzi sebbene in ritardo; in tal caso il debitore, oltre all'adempimento della prestazione stabilita, è tenuto anche al risarcimento dei danni recati al creditore a causa del suo ritardo;
· inadempimento assoluto quando la prestazione non è stata ancora adempiuta e non potrà più verificarsi (esecuzione divenuta impossibile, è decorso il termine essenziale, il creditore a fronte del ritardo abbia richiesto la risoluzione del contratto); in questo caso alla prestazione dovuta si sostituisce la prestazione consistente nel risarcimento danni.
Il debitore se si vale dell’opera di terzi nell’adempimento risponde non solo del fatto proprio ma anche dei fatti dolosi o colposi delle persone della cui opera si giova [art.
Il creditore che a fronte dell’inadempimento del debitore agisce in giudizio per l’adempimento e/o risarcimento danni ha l’onere di fornire la prova del suo diritto di credito, mentre sarà compito del debitore fornire la prova di aver esattamente adempiuto la prestazione dovuta. Nel cd obbligazioni negative invece, il creditore ha l’onere di fornire la prova del suo diritto di credito e anche quella dell’inadempimento del debitore.

Il ritardo o “inadempimento relativo” va distinto dalla mora del debitore (cd. mora debendi). Essa si ha allorquando sussistano 3 requisiti:
· il ritardo nell’adempimento;
· l’imputabilità di detto ritardo al debitore;
· l’intimazione per iscritto da parte del creditore al debitore di adempiere seppure tardivamente.
La mora del debitore può essere:
· ex re ovvero automatica quando non è necessario un atto di costituzione in mora del debitore, essa scatta automaticamente per il solo fatto del ritardo [Art. 1219 codice civile]; la mora ex re si verifica quando:
· l'obbligazione deriva da fatto illecito perché la lesione del diritto altrui esige una pronta eliminazione delle conseguenze;
· il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
· quando è scaduto il termine se la prestazione doveva avvenire al domicilio del creditore.
· l’obbligazione nasce a favore del subfornitore nei confronti del committente in forza del cd. contratto di subfornitura
· l’obbligazione pecuniaria nasce a titolo di corrispettivo da una cd. transazione commerciale.
· ex persona quando il creditore richiede per iscritto l'adempimento mediante atto di costituzione in mora.
La costituzione in mora vale ad interrompere la prescrizione.
Se l'obbligazione consiste in un non fare (negativa) qualora non sia rispettata si ha inadempimento assoluto, non ha senso quindi parlare di ritardo e di mora.
Gli effetti della mora sono:
· obbligo del pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute, anche illiquidate;
· passaggio del rischio ovvero qualora la prestazione sia divenuta impossibile mentre il debitore è in mora, anche se per cause non a lui imputabili, egli è obbligato al risarcimento dei danni subiti come se l'impossibilità della prestazione fosse dipesa da lui [Art. 1221 codice civile]; il debitore può liberarsi dal rischi se prova che la merce sarebbe perita anche in mano al creditore.
La conseguenza sanzionatoria principale dell’inadempimento è l’obbligo di risarcimento danni. In ogni caso il risarcimento dei danni subiti deve comprendere il cd danno emergente (perdita subita dal creditore) e il cd lucro cessante (mancato guadagno) [art. 1223 Cod. civ]. Peraltro è risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Inoltre se l’inadempimento o il ritardo dipendono da colpa e non dolo, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione [art. 1225 Cod. civ.].
Quando pretende il risarcimento il creditore ha l’onere di provare i singoli fatti lesivi per i quali pretende essere risarcito. Le parti possono anche fissare una clausola penale, indicando al momento della stipulazione quanto il debitore deve se risulta inadempiente. Nel caso in cui il creditore dia prove sufficienti ma non riesca a provare l’intero e preciso ammontare, la liquidazione può essere affidata al giudice. Per le obbligazioni pecuniarie le regole dette finora sono in parte derogate [art. 1224 Cod. civ.], poiché il debitore è tenuto automaticamente a versare oltre al debito anche gli interessi moratori pari alla misura stabilita o al tasso legale se nulla è disposto, e tutto indipendentemente dal fatto che il creditore abbia dato prova di aver sofferto un danno; se comunque il danno è stato in misura superiore agli interessi, riprendono vigore le regole usuali [art. 1224 comma 2°]. La liquidazione del danno deve essere diminuita se a determinare il danno ha concorso il fatto colposo del creditore [art. 1227 comma 1]. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare se avesse utilizzato la normale diligenza (come nel caso dell’approvvigionamento delle scorte).
Differenza con la mora del creditore
Anche nella mora del creditore si verifica un ritardo nell’esecuzione della prestazione: mentre questa dipende da un comportamento del creditore, nella mora debendi dipende dal debitore.
Ovviamente nella mora credendi è necessario che non scattino nei confronti del debitore le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’inadempimento. La mora credendi non estingue l’obbligazione, e non attenua la responsabilità del debitore se questi rende impossibile la prestazione o non provvede ad adempiere [art. 1207 comma 2]. Inoltre quando il creditore è in mora, è a suo carico il rischio per l’ipotesi che la prestazione divenga impossibile per causa non imputabile al debitore [art. 1207 Cod. civ.]: il debitore è infatti liberato dall’obbligo ma il creditore se il credito deriva da contratto a prestazioni corrispettive, non può invocare l’art. 1463 e deve ugualmente la controprestazione.
Domande da interrogazione
- Quali sono le tipologie di inadempimento descritte nel testo?
- Cosa deve dimostrare il debitore in caso di inadempimento non imputabile a lui?
- Quali sono i requisiti per la mora del debitore?
- Quali sono gli effetti della mora del debitore?
- Come si differenzia la mora del creditore dalla mora del debitore?
Il testo descrive tre tipi di inadempimento: adempimento inesatto, inadempimento relativo e inadempimento assoluto.
Il debitore deve provare che l'impossibilità della prestazione non era a lui imputabile.
I requisiti per la mora del debitore sono il ritardo nell'adempimento, l'imputabilità del ritardo al debitore e l'intimazione scritta del creditore al debitore di adempiere.
Gli effetti della mora del debitore includono l'obbligo di pagamento degli interessi moratori e il passaggio del rischio al debitore.
La mora del creditore si verifica quando il ritardo nell'esecuzione della prestazione dipende dal comportamento del creditore, mentre nella mora del debitore il ritardo è imputabile al debitore.