Concetti Chiave
- Il risarcimento del danno da fatto illecito può avvenire tramite pagamento monetario o ripristino della condizione preesistente, includendo danni patrimoniali come danno emergente e lucro cessante.
- L'articolo 2056 conferisce al giudice la valutazione del lucro cessante, risarcibile quando il danno avrà effetti futuri, come nel caso di un lavoratore reso inabile.
- Oltre ai danni patrimoniali, il risarcimento può includere danni morali, come le sofferenze provate, e danni non patrimoniali, come il danno biologico all'integrità psico-fisica.
- Recentemente, la cassazione ha esteso la risarcibilità del danno non patrimoniale a ogni caso di danno alla persona, indipendentemente dalla capacità di produrre ricchezza.
- Se il danno è provocato da più persone, il danneggiato può richiedere l'intero risarcimento a ciascuno di loro, con possibilità di azione di regresso per chi ha pagato, in base alla responsabilità individuale.
Indice
Responsabilità e risarcimento del danno
Il responsabile del danno è tenuto a risarcire il danneggiato tramite la corresponsione di una somma di denaro calcolata sulla base dei danni patrimoniali, cioè del danno emergente e del lucro cessante, oppure ripristinando la condizione preesistente o, ancora, in caso di danno permanente alla persona, sotto forma di rendita vitalizia.
Valutazione del lucro cessante
L’art. 2056 deferisce al giudice il compito di valutare il lucro cessante, risarcibile nel caso in cui il danno produrrà i suoi effetti anche in futuro (così, ad esempio, al lavoratore reso inabile spetta un lucro cessante ammontante a tutti gli stipendi che non potrà percepire a causa del danno provocatogli).
Risarcimento dei danni morali
Oltre ai danni patrimoniali, il risarcimento può però avere ad oggetto i danni morali, cioè le sofferenze provate dal danneggiato. Fino a qualche anno fa erano risarcibili solo i danni morali direttamente previsti dalla legge, con particolare attenzione ai reati condannabili sia in sede civile che in sede penale; recentemente, però, la cassazione ha esteso la risarcibilità del danno non patrimoniale ad ogni caso di danno alla persona, con particolare attenzione al cosiddetto «danno biologico», cioè il danno cagionato all’integrità psico-fisica della persona, quale bene protetto in sé e per sé (art. 32 Cost.) che riconosce al danneggiato il risarcimento indipendentemente dalla sua capacità di produrre ricchezza.
Responsabilità multipla e azione di regresso
Qualora il danno sia stato provocato da più persone, il danneggiato potrà esigere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla gravità della colpa dei singoli. A chi ha pagato spetta l’azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, la quale terrà però conto del grado individuale di responsabilità.