Concetti Chiave
- Dal 1991, strumenti interpretativi secondari possono essere utilizzati se il testo di un trattato è irragionevole, assurdo o ambiguo.
- L'art. 33 stabilisce che un trattato autentico in più lingue è valido in ciascuna, salvo diversa disposizione.
- Il trattato del 1858 tra Costa Rica e Nicaragua assegna acque al Nicaragua e commercio libero al Costa Rica.
- La C.i.g. interpreta i trattati in base all'evoluzione sociale, linguistica, storica ed economica.
- La buona fede è il principio fondamentale nell'interpretazione dei trattati secondo la Convenzione di Vienna.
Ricorso agli strumenti secondari di esegesi nel diritto internazionale
A partire dal 1991, il ricorso agli strumenti secondari di interpretazione di un trattato è consentito anche nell'ipotesi in cui il testo dell’accordo risulti irragionevole, assurdo o ambiguo.
L’art. 33, infine, prevede che, qualora un trattato sia autenticato in due o più lingue, esso fa fede in ciascuna delle suddette lingue, a meno che il trattato o le parti non dispongano un testo determinato.
L’art.
La C.i.g. ha analizzato il testo del suddetto trattato sulla base dei criteri interpretativi previsti dagli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna: essa ha stabilito che, data la natura durevole del trattato, il suo contenuto deve essere interpretato sulla base del contesto in cui esso è applicato, dunque in relazione all’evoluzione sociale, linguistica, storica ed economica.
In tema di interpretazione, il primo principio generale di riferimento è quello della buona fede, codificato nell’art. 31 della Convenzione di Vienna sulla interpretazione dei trattati. Paradossalmente, esso potrebbe essere definito come il primo e l’ultimo principio generale con funzione interpretativa e creativa delle regole del diritto internazionale.