Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Dal 1991, strumenti interpretativi secondari possono essere utilizzati se il testo di un trattato è irragionevole, assurdo o ambiguo.
  • L'art. 33 stabilisce che un trattato autentico in più lingue è valido in ciascuna, salvo diversa disposizione.
  • Il trattato del 1858 tra Costa Rica e Nicaragua assegna acque al Nicaragua e commercio libero al Costa Rica.
  • La C.i.g. interpreta i trattati in base all'evoluzione sociale, linguistica, storica ed economica.
  • La buona fede è il principio fondamentale nell'interpretazione dei trattati secondo la Convenzione di Vienna.

Ricorso agli strumenti secondari di esegesi nel diritto internazionale

A partire dal 1991, il ricorso agli strumenti secondari di interpretazione di un trattato è consentito anche nell'ipotesi in cui il testo dell’accordo risulti irragionevole, assurdo o ambiguo.
L’art. 33, infine, prevede che, qualora un trattato sia autenticato in due o più lingue, esso fa fede in ciascuna delle suddette lingue, a meno che il trattato o le parti non dispongano un testo determinato.
L’art.

6 del trattato del 1858 volto a definire i confini tra Costa Rica e Nicaragua ha previsto che «le acque delle coste settentrionali appartengono al Nicaragua e, allo stesso tempo, ha riconosciuto la libertà di commercio al Costa Rica nelle relative acque».
La C.i.g. ha analizzato il testo del suddetto trattato sulla base dei criteri interpretativi previsti dagli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna: essa ha stabilito che, data la natura durevole del trattato, il suo contenuto deve essere interpretato sulla base del contesto in cui esso è applicato, dunque in relazione all’evoluzione sociale, linguistica, storica ed economica.

In tema di interpretazione, il primo principio generale di riferimento è quello della buona fede, codificato nell’art. 31 della Convenzione di Vienna sulla interpretazione dei trattati. Paradossalmente, esso potrebbe essere definito come il primo e l’ultimo principio generale con funzione interpretativa e creativa delle regole del diritto internazionale.

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