Concetti Chiave
- Il ricorso straordinario al Capo di Stato è una procedura amministrativa alternativa a quella giurisdizionale e può essere utilizzata solo per atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.
- Non è possibile richiedere modifiche al provvedimento impugnato o risarcimenti, poiché il ricorso ha natura eliminatoria, puntando solo all'annullamento dell'atto.
- La scelta tra il ricorso straordinario e quello giurisdizionale è irreversibile, e l'opzione del ricorso straordinario esclude la possibilità di impugnare la decisione in sede giurisdizionale, salvo eccezioni specifiche.
- Il ricorso può essere presentato senza un avvocato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto, ma non include la sospensione feriale, contrariamente al ricorso giurisdizionale.
- Se i contro interessati presentano opposizione, il ricorso diventa improcedibile in sede amministrativa e deve essere trasferito in sede giurisdizionale.
Ricorso straordinario al Capo di Stato
Il ricorso straordinario al Capo di Stato è di gran lungo il più importante tra i ricorsi amministrativi e rappresenta la trasposizione in ambito repubblicano dell’antico ricorso al Re. Può essere proposto soltanto nei confronti di atti amministrativi definitivi e per soli motivi di legittimità. Inoltre, con esso può essere chiesto soltanto l’annullamento del provvedimento che si impugna e non la sua modifica: per questo motivo si dice che esso ha una natura eliminatoria. Il ricorrente non è ammesso a richiedere un eventuale risarcimento dei danni. Diversamente dai ricorsi ordinari, quello straordinario al Capo di Stato si pone in modo alternativo rispetto a quello giurisdizionale poiché la sua proposizione esclude l’esperibilità al Tribunale amministrativo regionale e viceversa. Pertanto, al ricorrente spessa dio decidere quale via scegliere e tale scelta sarà irreversibile. Anzi, l’alternativa è talmente rigorosa che la decisione di seguire il ricorso straordinario, che è pur sempre un provvedimento amministrativo, non può essere impugnato in sede giurisdizionale se non in particolari ipotesi, che la legge prevede espressamente. La disciplina del ricorso straordinario è contenuta negli artt. 8 e seguenti del D.P.R. v1199/1971ve, in parte, nella legge 205/2000. Limitatamente alla Regione siciliana, il ricorso al presidente della Repubblica è sostituito dal ricorso al presidente della Regione, come previsto dall’art.21 del relativo Statuto regionale. Esso può essere proposto direttamente dal ricorrente senza l’assistente di un legale. Il termine per la proposizione è notevolmente più ampio di quello stabilito per il ricorso gerarchico e per quello giurisdizionale, poiché l’impugnazione può essere promossa entro 120 giorni dalla comunicazione della notifica, dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto lesivo. A detto atto, tuttavia, non si applica la sospensione feriale – dal 1° agosto al 15 settembre – che, invece, è valido per il solo ricorso giurisdizionale. Entro tale termine, il ricorrente deve anche provvedere a notificare il ricorso ad uno degli eventuali soggetti contro interessati. Formalmente, il ricorso è rivolto al presidente della Repubblica, ma, con le stesse modalità previste per i ricorsi ordinari, è presentato anche all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente per la materia.Nel caso in cui l’atto impugnato dovesse riguardare una materia per la quale non esiste uno specifico collegamento con un determinato Mistero, allo esso va presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel primo caso, sarà l’autorità che ha emanato l’atto impugnato a trasmettere il ricorso al Ministero con le proprie deduzioni; nella seconda ipotesi, è il Ministero a chiedere all’autorità che ha emanato il provvedimento a fornire tutti gli elementi utili ai fini dell’istruttoria. Nel termine di sessanta giorni dalla notifica, i contro interessati possono presentare documenti e memorie difensive e perfino un atto di opposizione con cui essi manifestato la contrarietà affinché il ricorso sia deciso in sede amministrativa. Quest’ultimo adempimento rende improcedibile il ricorso e costringe il ricorrente, qualora esso intenda resistere, a trasferire il ricorso in sede giurisdizionale, notificando a sua volta all’amministrazione resistente e ai contro interessati un atto di costituzione in giudizio, da depositarsi entro 60 giorni presso il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, con la prova delle avvenute notifiche. E nel caso in cui il ricorso non sia stato notificato al contro interessato? Quest’ultimo, non avendo avuto la possibilità di partecipare al procedimento e neppure quella di esercitare la facoltà di opposizione; avrà, tuttavia, un ampio margine per impugnare la decisione del ricorso straordinario che fosse a lui sfavorevole.
Domande da interrogazione
- Qual è la natura del ricorso straordinario al Capo di Stato?
- Quali sono le limitazioni del ricorso straordinario rispetto al risarcimento dei danni?
- Qual è la relazione tra il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale?
- Quali sono i termini per la proposizione del ricorso straordinario?
- Cosa accade se il ricorso non viene notificato al contro interessato?
Il ricorso straordinario al Capo di Stato ha una natura eliminatoria, poiché può essere chiesto solo l'annullamento del provvedimento impugnato e non la sua modifica.
Il ricorrente non può richiedere un risarcimento dei danni attraverso il ricorso straordinario al Capo di Stato.
Il ricorso straordinario al Capo di Stato è alternativo al ricorso giurisdizionale, e la scelta di uno esclude l'altro, rendendo la decisione irreversibile.
Il ricorso straordinario può essere proposto entro 120 giorni dalla comunicazione della notifica, dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto lesivo.
Se il ricorso non viene notificato al contro interessato, quest'ultimo avrà un ampio margine per impugnare la decisione del ricorso straordinario che fosse a lui sfavorevole.