Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il potere di controllo del datore di lavoro tramite guardie giurate è regolato dallo statuto dei lavoratori, specificamente dall'articolo 2.
  • Le guardie giurate possono tutelare solo il patrimonio aziendale e non sono autorizzate a monitorare i lavoratori in modo capillare o invasivo.
  • Le informazioni raccolte dalle guardie giurate sono utilizzabili solo se un dipendente commette un illecito penale contro il patrimonio aziendale.
  • La violazione delle norme sull'uso delle guardie giurate comporta sanzioni, inclusa la sospensione o revoca della licenza della guardia.
  • Sia le guardie giurate che i datori di lavoro possono essere penalmente sanzionati per non conformità all'articolo 2 dello statuto dei lavoratori.

Ricorso datoriale alle guardie giurate

Nell’ambito del diritto del lavoro, il potere di controllo datoriale è disciplinato dagli articoli compresi tra il 2 e il 6 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970).
L’articolo 2 dello statuto sancisce la facoltà per il datore di lavoro di effettuare un controllo sul lavoratore tramite guardie giurate. Tale forma di controllo, però, non può in alcun caso tradursi in una forma di monitoraggio capillare, invasivo o tale da produrre un clima poliziesco sul luogo di lavoro.

Il limite del controllo è da restringere alla valutazione di eventuali lesioni che afferiscano al patrimonio aziendale. Il controllo che il datore di lavoro può svolgere mediante l’uso di guardie giurate non ne consente l’ingresso presso i locali aziendali durante l’orario di lavoro salvo il caso in cui sussistano circostanze straordinarie.
Le guardie giurate, dunque, non possono essere impiegate per controllare i lavoratori, ma soltanto per tutelare il patrimonio aziendale. Esse pertanto non possono contestare al lavoratore azioni o fatti diversi da quelli che attengono a tale tutela. Come stabilito dal quarto comma dell’articolo 2, le informazioni che esse eventualmente raccolgano in merito alla diligenza lavorativa dei dipendenti sono utilizzabili solo nel caso in cui dalla condotta negligente di un dipendente sia scaturito un illecito penale contro il patrimonio aziendale: soltanto in questa ipotesi i dati possono essere acquisiti anche in giudizio. In caso di mancata osservanza di questa disposizione la guardia giurata è punita con la sospensione dal servizio e, nei casi più gravi, con la revoca della licenza. Inoltre, tanto la guardia giurata quanto il datore di lavoro sono sanzionabili penalmente: la violazione dell’articolo 2 costituisce un reato ex articolo 38 statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), il quale per altro disciplina numerose fattispecie riconducibili alla medesima sanzione.

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