Concetti Chiave
- La legge 183 del 2014 disciplina i poteri datoriali, tra cui il controllo, per assicurare l'adempimento corretto e tempestivo degli obblighi lavorativi.
- Il potere di controllo non è codificato nel Codice civile, ma nello statuto dei lavoratori, che ne limita modalità e forme.
- L'informatica facilita il controllo, permettendo di monitorare le attività dei lavoratori, come l'uso di social media sul lavoro.
- Innovazioni tecnologiche hanno spinto a modificare lo statuto dei lavoratori, consentendo un monitoraggio più stringente dei dipendenti.
- Il decreto legislativo 151 del 2015 permette l'uso di strumenti di controllo solo per specifiche esigenze, modificando l'articolo 4 dello statuto.
Potere datoriale di controllo
La legge 183 del 2014 disciplina nel dettaglio i poteri datoriali. Essi sono tre: potere di controllo; potere direttivo e potere disciplinare.
Il potere di controllo è finalizzato a garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli obblighi lavorativi e l’osservanza delle regole che disciplinano la condotta del lavoratore all’interno dell’impresa. Il potere di controllo non trova riconoscimento all’interno del Codice civile, bensì nello statuto dei lavoratori (legge 300/1970), il quale altresì limita le forme e le modalità di esercizio dei controlli.
Il potere di controllo consiste nel verificare l’esatto adempimento della prestazione: con l’avvento della scienza informatica questo obiettivo può oggi essere realizzato con estrema facilità.
Le scoperte informatiche sempre più innovative hanno determinato l’esigenza di modificare le disposizioni contenute nello statuto dei lavoratori in materia di controllo a distanza: gli strumenti tecnologici oggi in uso consentono da un lato di espletare più facilmente l’attività lavorativa, dall’altro di esercitare un monitoraggio più stringente sull’operato dei dipendenti. Queste esigenze di aggiornamento sono state recepite dal decreto legislativo 151 del 2015, il quale ha innovato l’articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Esso stabilisce che il datore di lavoro può avvalersi di impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo solo per soddisfare alcune specifiche esigenze, al di fuori delle quali non può in alcun caso farne ricorso.