Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il diritto alla libertà sessuale è riconosciuto come un diritto soggettivo assoluto e inviolabile dalla Costituzione italiana.
  • La Corte di cassazione considera risarcibile ogni lesione del diritto alla libertà sessuale, anche senza una condanna penale.
  • La legge 66/1996 ha ridefinito gli atti di violenza sessuale come delitti contro la libertà personale, ampliando i diritti delle persone con disabilità psichiche.
  • Il diritto al libero orientamento sessuale è collegato allo sviluppo personale e tutelato contro ogni forma di discriminazione.
  • La Corte costituzionale ha affermato che il matrimonio tradizionale è legato alla diversità di genere, ma ha aperto alla possibilità di riconoscere unioni omosessuali con leggi specifiche.

Riconoscimento giuridico della libertà sessuale

Il diritto alla libertà sessuale, inteso come diritto di disporre liberamente della propria sessualità, è uno dei modi essenziali di espressione della persona umana, definito dalla Corte costituzionale «un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso fra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato fra i diritti inviolabili che l’art. 2 impone di garantire» (sent.

561/1987). Una nutrita giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce come «danno ingiusto» ogni lesione del diritto alla libertà sessuale, risarcibile quindi a prescindere da una condanna in sede penale e a prescindere sia da un danno economico sia dall’eventuale danno biologico (cass. civ., sez. I, 10 maggio 2005, n. 9801 e cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2311).
Del riconoscimento di questo diritto è altresì espressione la legge 66/1996 che ha rubricato fra i delitti contro la libertà personale gli atti di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), prima ricompresi nei delitti contro la moralità pubblica. Essa ha modificato anche la norma che considerava reato la congiunzione carnale con un minorato psichico, richiedendo per integrare la fattispecie penale l’«abuso delle condizioni di inferiorità». Si è aperto così uno spazio all’affettività sessuale di chi è psichicamente minorato (tutelata poi dalla legge 18/2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità).

Collegato al diritto alla libertà sessuale è il diritto al libero orientamento sessuale, che si aggancia all’obiettivo del «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3 Cost.) ed è riconosciuto dalla Cdfue (art. 21 sul divieto di qualsiasi forma di discriminazione, fra cui quelle fondate appunto sull’orientamento sessuale). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha respinto le questioni di costituzionalità contro quegli articoli del codice civile che, ai fini della celebrazione del matrimonio, presuppongono la diversità di genere dei coniugi, affermando che l’istituto del matrimonio richiamato dall’art. 29 Cost. è quello legato alla nozione tradizionale, cioè alla formazione di una famiglia imperniata su figure di sesso diverso. Tuttavia, nella stessa decisione la Corte ha chiarito che la Costituzione permette al legislatore di disciplinare le unioni fra persone dello stesso sesso in forme diverse dal matrimonio.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il significato del diritto alla libertà sessuale secondo la Corte costituzionale?
  2. La Corte costituzionale definisce il diritto alla libertà sessuale come un diritto soggettivo assoluto, tutelato dalla Costituzione e considerato tra i diritti inviolabili che l'art. 2 impone di garantire.

  3. Come la giurisprudenza italiana tratta le lesioni al diritto alla libertà sessuale?
  4. La giurisprudenza della Corte di cassazione riconosce come "danno ingiusto" ogni lesione del diritto alla libertà sessuale, risarcibile indipendentemente da una condanna penale e da danni economici o biologici.

  5. Qual è la posizione della Corte costituzionale riguardo al matrimonio tra persone dello stesso sesso?
  6. La Corte costituzionale ha affermato che l'istituto del matrimonio, secondo l'art. 29 Cost., è legato alla nozione tradizionale di una famiglia formata da persone di sesso diverso, ma ha anche chiarito che la Costituzione permette al legislatore di disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso in forme diverse dal matrimonio.

Domande e risposte

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