Concetti Chiave
- La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva lo scioglimento automatico del matrimonio in caso di cambio di sesso di uno dei coniugi, riconoscendo queste unioni come formazioni sociali tutelate.
- La sentenza 170/2014 sottolinea che la cessazione automatica del matrimonio cancellerebbe diritti e doveri maturati dalla coppia, ma esclude l'equiparazione di queste unioni al matrimonio tradizionale previsto dall'art. 29 Cost.
- La legge 76/2016 introduce la possibilità di convertire il matrimonio in unione civile se i coniugi, dopo una rettificazione anagrafica di sesso, scelgono di non sciogliere l'unione.
- Il diritto alla riservatezza è tutelato attraverso i diritti inviolabili dell'uomo, l'inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni, anche se non esplicitamente disciplinato nella Costituzione.
- Il Garante per la protezione dei dati personali è stato istituito con la legge 675/1996, in seguito alla direttiva europea 95/46/Ce, per garantire il diritto alla riservatezza.
Evoluzione della normativa in materia di libertà sessuale
In passato, nel caso in cui uno dei coniugi cambi sesso, la legge prevedeva lo scioglimento automatico del vincolo matrimoniale. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale norma: l’unione fra persone del medesimo sesso (a seguito della modifica dei caratteri sessuali) è a tutti gli effetti una formazione sociale tutelata dall’art. 2 Cost. La cessazione automatica degli effetti civili del matrimonio, infatti, comporterebbe la cancellazione di «un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri» (sent.
170/2014). Come aveva già affermato nel caso delle unioni omosessuali nella sent. 138/2010, la Corte ha tuttavia escluso che questa particolare formazione sociale possa essere equiparata all’unione matrimoniale prevista dall’art. 29 Cost., che presuppone invece l’eterosessualità dei coniugi: per questo ha invitato il legislatore a introdurre «una forma alternativa (e diversa) dal matrimonio» di tutela della condizione giuridica dei soggetti coinvolti. La l. 76/2016 ha poi previsto che, in caso di rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, si abbia l’automatica instaurazione dell’unione civile fra persone dello stesso stesso.
Il diritto alla riservatezza, cioè alla segretezza e all’intimità della vita privata (in relazione a convinzioni, comportamenti, immagini), concerne una delle richieste di protezione più acute emerse nella società contemporanea. La Costituzione non contiene una disciplina esplicita del diritto alla riservatezza, ma anche in questo caso la sua tutela passa attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, nonché attraverso il riconoscimento dell’inviolabilità del domicilio e delle comunicazioni. Inoltre, l’ordinamento italiano riconosce il diritto alla riservatezza in base all’art. 8 della Cedu e alla Convenzione di Strasburgo del 1981.
Con la l. 675/1996, a seguito della direttiva 95/46/Ce, è stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali.