Concetti Chiave
- La revoca è un provvedimento amministrativo di secondo grado che modifica, rimuove o conserva gli effetti di precedenti decisioni senza bisogno dell'intervento giudiziario.
- Si attua per ragioni di merito e non ha effetto retroattivo, a differenza dell'annullamento che si basa su invalidità.
- La revoca è giustificata da motivi di pubblico interesse sopravvenuti o dal mutamento della situazione fattuale, e si applica diversamente a provvedimenti favorevoli e restrittivi.
- Se la revoca causa danni al soggetto interessato, è previsto un indennizzo per compensare il danno subito.
- La revoca generalmente riguarda provvedimenti a efficacia durevole, ma può influenzare anche atti a efficacia istantanea nei rapporti negoziali, rendendola a volte retroattiva.
Revoca del provvedimento amministrativo
Revoca: è un provvedimento di secondo grado, che ha ad oggetto gli effetti giuridici di precedenti provvedimenti, che vengono modificati, rimossi o conservati.
Autotutela: l’amministrazione non ha bisogno di rivolgersi al giudice per modificare quegli effetti.
Essa determina l'interruzione degli effetti del precedente provvedimento per ragioni di merito.
Differenza rispetto all’annullamento: presupposto è l’inopportunità (non l’invalidità), l’effetto non è retroattivo.
Prevista in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto nonché, salvo che per i provvedimenti favorevoli all’interessato, per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Se comporta un danno per il soggetto, deve corrispondergli un indennizzo
“determina la inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti” ci lascia intendere che la revoca riguardi solo i provvedimenti a efficacia durevole, non quelli a efficacia istantanea. Tuttavia, è considerata anche l’ipotesi in cui la revoca di un atto ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali. Quindi almeno per questi rapporti la revoca può riguardare atti a efficacia istantanea e quindi essere retroattiva.