Concetti Chiave
- Revocare la cittadinanza per coinvolgimento in attività terroristiche non garantisce sicurezza, poiché non impedisce al denazionalizzato di organizzare attacchi.
- Privare della cittadinanza non assicura il divieto di ingresso del soggetto denazionalizzato nel Paese di origine.
- La proposta del presidente francese di privare della cittadinanza anche i cittadini francesi non è stata accettata, mantenendo l'applicazione dell'articolo 25 del Codice civile francese.
- Il segretario di stato può revocare la cittadinanza solo per gravi motivi e se il soggetto potrebbe ottenere la cittadinanza di un altro Paese.
- La cittadinanza europea è derivata dalla cittadinanza di uno stato membro, e l'Unione Europea non può stabilire direttamente i criteri per la sua acquisizione o perdita.
Svantaggi della denazionalizzazione
Secondo molti studiosi, revocare la cittadinanza nell’ipotesi di coinvolgimento in attività terroristiche non costituisce un fattore di sicurezza per due motivi principali:
- in primo luogo questa contromisura non impedisce al soggetto privato della cittadinanza di organizzare attentati o assalti;
- in secondo luogo, nella maggior parte dei casi la privazione della cittadinanza non corrisponde purtroppo con la possibilità di garantire il divieto di ingresso del soggetto denazionalizzato all’interno del Paese.
Il 16 novembre del 2015, a pochi giorni dagli attentati di Parigi, il presidente francese propose di inserire in costituzione una disposizione che consentisse di privare della cittadinanza anche coloro che erano solo cittadini della Francia.
In seguito, tuttavia, è stato stabilito che il segretario di stato può disporre la perdita di cittadinanza a carico di un soggetto che in seguito diverrà apolide solo per comprovati motivi di grave intensità:
- ragionevoli motivi per ritenere che il soggetto possa divenire cittadino di un altro Paese;
- comprovate ragioni di inadeguatezza al mantenimento della cittadinanza che si intende revocare.
Se tali sviluppi evidenziano una crescente importanza della cittadinanza europea, tuttavia resta il fatto che essa costituisce uno status derivato, cioè dipendente dal possesso della cittadinanza di uno stato membro. L’Unione non è quindi in grado di dettare direttamente i criteri per l’acquisto (e la perdita) della cittadinanza europea, spettando agli stati membri stabilire chi, in quanto cittadino di quello stato, sia anche cittadino europeo. La Corte di giustizia si è anzi ritenuta priva del potere di sindacare la compatibilità con il diritto dell’Unione della decisione adottata da uno stato membro di revocare la cittadinanza a un cittadino naturalizzato, sebbene l’effetto fosse di privarlo anche della cittadinanza europea.