Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 2099 del Codice civile consente retribuzioni variabili come partecipazione agli utili e provvigioni.
  • Contratti collettivi includono premi di produzione e bonus come parte della retribuzione variabile.
  • Dopo la crisi del 2008, è stato introdotto un limite ai contributi variabili, legandoli a risultati aziendali di medio termine.
  • La legge 208/2015 prevede una tassazione agevolata del 10% sui premi di risultato per redditi sotto 80.000 euro annui.
  • Le imprese che coinvolgono attivamente i lavoratori possono ridurre i contributi previdenziali obbligatori del 20%.

La retribuzione variabile nel lavoro privato

L’articolo 2099 del Codice civile contempla altre forme di retribuzione in aggiunta a quella a cottimo e a tempo. In particolare, il prestatore di lavoro può essere retribuito anche:
- con partecipazione agli utili o ai prodotti dell’azienda;
- con provvigioni (cioè con percentuali sugli affari conclusi (come avviene nei rapporti di agenzia);
I contratti collettivi prevedono un ampio numero di compensi che rientrano nella retribuzione variabile, come premi di produzione e bonus monetizzati in busta paga.
Fino alla crisi finanziaria del 2008 la legge non prevedeva un limite massimo all’erogazione di questi contributi; dopo lo scoppio della crisi, però, una direttiva europea ha esortato gli stati a prevedere un tetto a tali trattamenti di favore e a vincolare l’erogazione di premi e bonus ai risultati aziendali di medio (e non di breve) periodo.
In sostanza, gli incrementi retributivi non devono essere elargiti secondo il cosiddetto «sistema a pioggia», ma devono corrispondere a un reale miglioramento qualitativo della prestazione lavorativa.
La legge 208/2015 prevede una tassazione agevolata al 10% per i titolari di un reddito lavorativo non superiore a 80.000 euro lordi annui (premi di risultato). La loro corresponsione, tuttavia, non è legata esclusivamente al calcolo del reddito, bensì anche alla valutazione di efficacia e produttività lavorativa.
L’importo del premio corrisposto a ciascun lavoratore non può superare i 3000 euro lordi annui. Inoltre, le imprese che prevedono forme strutturate di coinvolgimento dei lavoratori (ad es., attraverso la previsione di processi di innovazione organizzativa rivolti al miglioramento della qualità del lavoro), possono fruire di una riduzione di 20 punti percentuali dell’ammontare dei contributi previdenziali obbligatori.

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