Concetti Chiave
- Il datore di lavoro è obbligato a pagare la retribuzione concordata, spesso basata sui contratti collettivi.
- La retribuzione deve garantire un'esistenza dignitosa secondo l'articolo 36 della Costituzione italiana.
- I minimi salariali dei contratti collettivi si applicano a tutti, anche se stipulati per i soli membri sindacali.
- La retribuzione può essere a tempo, basata sulle ore lavorate, o a cottimo, basata sul rendimento.
- Le retribuzioni possono includere maggiorazioni per straordinari, festivi, notturni e la tredicesima.
Il principale obbligo del datore di lavoro consiste nel pagamento delle retribuzioni pattuita tra le parti.
Spesso l'ammontare del pagamento viene determinato in modo indiretto, facendo riferimento alla retribuzione prevista per quella determinata qualifica dei contratti collettivi.
Essa deve essere comunque sufficiente allo scopo di assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia, secondo quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione italiana.
Secondo l'interpretazione costantemente affermatasi a partire dagli anni Cinquanta, è considerata sufficiente la retribuzione corrispondente ai minimi previsti dai contratti collettivi.
In questo modo la giurisprudenza ha finito con l'estendere a tutti i lavoratori i minimi salariali previsti dai contratti collettivi, nonostante questi abbiano efficacia soltanto nei confronti di iscritti ai sindacati che gli hanno stipulati.
La retribuzione viene calcolata secondo due sistemi differenti. La retribuzione si dice a tempo se commisurata al tempo di lavoro, ovvero una determinata cifra per ogni unità di tempo.
La retribuzione viene definita invece a cottimo o a provvigione, se e commisurata al rendimento effettivo del lavoro, ovvero una determinata cifra per ogni prodotto o per ogni affare concluso. I due sistemi possono concorrere tra di loro: in tali casi il lavoratore riceve una retribuzione divisa in due parti, una calcolata a tempo, a cui se ne aggiunge un'altra calcolata a cottimo o a provvigione. La retribuzione può avere varie maggiorazioni e integrazioni secondo la disciplina contenuta nelle leggi e nei contratti collettivi, come le maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo, notturno, la tredicesima mensilità.