izanaginookami10
Ominide
12 min. di lettura
Vota 5 / 5

Concetti Chiave

  • L'imprenditore commerciale è definito dall'art. 2195 c.c. e include attività industriali, di intermediazione, di trasporto, bancarie e assicurative.
  • Le eccezioni all'esercizio dell'attività imprenditoriale includono incompatibilità professionali e incapacità, come nel caso di minori e interdetti.
  • Lo statuto dell'imprenditore commerciale impone obblighi come l'iscrizione nel Registro delle imprese, la tenuta di scritture contabili e la soggezione a procedure concorsuali.
  • L'iscrizione nel Registro delle imprese è obbligatoria e deve riportare dati fondamentali dell'imprenditore e dell'impresa, con una funzione di pubblicità dichiarativa.
  • I collaboratori dell'imprenditore includono l'institore, con poteri generali, e il procuratore e il commesso, con ruoli e responsabilità più limitate.

Indice

  1. La nozione di imprenditore commerciale
  2. I casi di incompatibilità e incapacità
  3. Lo statuto dell’imprenditore commerciale
  4. L’iscrizione nel Registro delle imprese
  5. Gli altri obblighi
  6. I collaboratori dell’imprenditore: l’institore
  7. Il procuratore e il commesso

La nozione di imprenditore commerciale

La nozione dell’imprenditore commerciale è disciplinata dall’art. 2195 c.c., secondo il quale sono imprenditori commerciali coloro che esercitano:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, che non abbiano carattere agricolo (Nike, Barilla, gestione di alberghi e ristoranti);
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: attività commerciali di chi acquista beni per rivenderli poi a prezzi maggiori, sono gli elementi di contatto tra produttori e consumatori, come i grossisti, i commercianti al dettaglio, gli importatori e gli esportatori;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria di persone o di beni, come le linee private aeree (Alitalia, Air Italy) o le imprese di trasporto merci (Bartolini, SDA);
- un’attività bancaria o assicurativa: quella bancaria (Intesa San Paolo, UniCredit) si occupa dell’intermediazione finanziaria del credito, mentre quella assicurativa (Allianz, AXA) si obbliga a tenere l’indenne, dietro pagamento di un premio, assicurato da eventuali danni futuri;
- altre attività ausiliari delle precedenti, comprendono le attività di supporto a quelle precedenti, come quelle esercitate dai mediatori, commissionari e degli agenti di commercio.

I casi di incompatibilità e incapacità

L’esercizio di un’attività d’impresa è consentito a tutti, la legge tuttavia prevede delle eccezioni: i casi di incompatibilità con l’esercizio di un’impresa commerciale, in quanto la legge vieta tale attività a determinate categorie di cittadini (notai, avvocati, magistrati, impiegati pubblici); e i casi di incapacità, distinguendo tra soggetti totalmente o parzialmente incapaci, come:
- il minorenne: incapace assoluto che, non avendo capacità di agire, non può compiere nessun atto giuridico.
Può però essere autorizzato dal Tribunale a continuare l’esercizio di un’impresa commerciale ricevuta in eredità o donazione, attraverso il proprio rappresentante, ossia i genitori o il tutore. A essere considerato imprenditore è l’incapace stesso, ma gli atti di gestione sono compiuti dal rappresentante;
- l’interdetto: ha vizio totale di mente (malato psichico), quindi anch’egli totalmente incapace di agire. Non può compiere nessun atto, ma può essere autorizzato dal Tribunale a continuare un’impresa commerciale attraverso il proprio tutore;
- l’inabilitato: è un incapace relativo, che ha un vizio parziale di mente (in grado di intendere solo in alcune situazioni, come i sordomuti, i ciechi, i ludopatici dipendenti dal gioco d’azzardo e i tossicodipendenti dipendenti dalle sostanze stupefacenti, alcol o farmaci), che può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. Può essere autorizzato dal Tribunale a continuare un’impresa commerciale con l’assistenza di un curatore, nominato dal giudice, che compie gli atti di straordinaria amministrazione per conto dell’inabilitato;
- il minore emancipato: incapace relativo che può compiere solo alcuni atti dichiarati dal giudice, come contrarre matrimonio (almeno 16 anni, imposizioni dei genitori sono invalide) e proseguire l’attività economica del padre, deceduto o scomparso. Può però ottenere dal Tribunale l’autorizzazione non solo a continuare l’attività paterna, ma anche di iniziare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore.

Lo statuto dell’imprenditore commerciale

La legge prevede che le imprese commerciali, con esclusione delle piccole imprese, siano assoggettate allo Statuto dell’imprenditore commerciale, che impone 3 obblighi:
- l’iscrizione nel pubblico Registro delle imprese presso la locale Camera di commercio (via Meravigli) o in via telematica. Consente ai terzi di venire a conoscenza delle principali notizie imprenditoriali;
- la tenuta delle scritture contabili, elemento di prova dell’esistenza dei debiti dell’imprenditore;
- la soggezione al fallimento e alle altre procedure concorsuali, come la liquidazione.

L’iscrizione nel Registro delle imprese

Il primo obbligo previsto per l’imprenditore commerciale è l’iscrizione nel Registro delle imprese, che, secondo l’art. 2196 c.c., deve essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa, presso la Camera di commercio locale o in via telematica. Nel Registro delle imprese devono essere indicate:
- Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e la cittadinanza dell’imprenditore;
- La ditta, cioè il nome o la sigla sotto cui l’impresa è intestata;
- L’oggetto dell’impresa, ossia l’attività economica esercitata dall’imprenditore;
- La sede dell’impresa;
- Il cognome e il nome dei rappresentanti dell’imprenditore.
Il registro delle imprese ha funzione di pubblicità dichiarativa, ossia consente ai terzi di venire a conoscenza dei dati e delle notizie riportate nell’iscrizione. Oltre a quella dichiarativa, esistono in diritto altri due tipi di pubblicità: notizia, che ha lo scopo di portare a conoscenza dei terzi determinati atti, fornendo così la possibilità di opporvisi (pubblicazioni matrimoniali); e costitutiva, propria di quegli atti che, finché non sono portati a conoscenza dei terzi mediante iscrizione in appositi registri, non sono validi (ipoteca, garanzia reale subordinata alla sua iscrizione nei pubblici registri immobiliari).

Gli altri obblighi

Gli altri obblighi dello Statuto imposti dalla legge all’imprenditore commerciale, oltre all’iscrizione nel Registro delle imprese, sono: la tenuta delle scritture contabili e la soggezione al rischio di fallimento.
Le scritture contabili, indicate dall’art. 2214 c.c., richieste a tutti gli imprenditori commerciali sono:
- Il libro giornale: nel quale devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio, anche se la materiale registrazione può avvenire con frequenza diversa (ad esempio una volta alla settimana);
- Il libro degli inventari: redatto una volta all’anno, si deve chiudere con il bilancio (indicando le attività e le passività dell’impresa) e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con verità gli utili conseguiti o le perdite sopportate.
Il libro giornale e il libro degli inventari possono essere tenuti anche con l’ausilio di strumenti informatici. Oltre a questi 2 tipi, l’imprenditore commerciale deve tenere le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, quali il libro magazzino, destinato all’indicazione delle merci in entrata e in uscita; il libro mastro, in cui le singole operazioni sono raggruppate sistematicamente; e il libro cassa. Tali scritture sono conservate per almeno 10 anni dalla data dell’ultima registrazione e hanno la funzione di controllare l’attività dell’imprenditore nell’interesse dei creditori; infatti in caso di fallimento questi libri costituiscono prova contro l’imprenditore (permetto la ricostruzione di tutte le operazioni e di verificare la situazione patrimoniale). Possono costituire prova a favore dell’imprenditore nei rapporti tra imprenditori, solo se bollati, vidimati (autenticati con firma) e regolarmente tenuti.
L’altro obbligo dell’imprenditore commerciale è la soggezione al rischio di fallimento e alle altre procedure concorsuali.
Il fallimento, complessa procedura volta a liquidare il patrimonio dell’imprenditore per soddisfare i creditori, presuppone l’insolvenza, ossia l’impossibilità dell’imprenditore di far regolarmente fronte ai propri debiti, e la pronuncia, da parte del giudice del tribunale fallimentare, della sentenza di fallimento.
In caso di fallimento se dovesse risultare che l’imprenditore non ha tenuto le scritture contabili o le ha tenute senza rispettare i criteri di regolarità per negligenza, quindi in assenza di dolo, risponde per il reato di bancarotta semplice. Qualora avesse invece distrutto o falsificato le scritture contabili allo scopo di occultare la situazione contabile per procurarsi un vantaggio (ad esempio nascondere le perdite per ottenere finanziamenti dalle banche), incorrerebbe nel reato di bancarotta fraudolenta, più grave rispetto a quella semplice.

I collaboratori dell’imprenditore: l’institore

Il primo collaboratore dell’imprenditore è l’institore; figura prevista dall’art. 2203 c.c., è colui che agisce in virtù di una procura generale o institoria, attraverso la quale l’imprenditore incarica l’institore di compiere tutti gli atti relativi all’esercizio dell’impresa, in nome e per conto dell’imprenditore. Si tratta, in pratica, della figura del direttore generale, che ha un ruolo gerarchico immediatamente inferiore a quello dell’imprenditore ed è quindi superiore a tutti gli altri dipendenti.
L’institore ha la capacità processuale attiva e passiva, può cioè citare in giudizio un’altra impresa ed essere chiamato in tribunale, in nome e per conto dell’imprenditore.

Il procuratore e il commesso

Altri collaboratori dell’imprenditore con poteri di rappresentanza oltre all’istitore, sono il procuratore e il commesso.
Il procuratore, figura prevista dall’art. 2209 c.c., agisce in virtù di una procura speciale (atto scritto e redatto dall’imprenditore), attraverso la quale è incaricato dall’imprenditore, di svolgere, in modo continuativo, determinati compiti limitati a un settore specifico dell’attività economica (se l’imprenditore incarica attraverso una procura speciale il Sig. Rossi di depositare e prelevare denaro dalla banca, egli potrà agire, in nome e per conto dell’imprenditore, solo in quel ambito). Dal punto di vista gerarchico (di importanza), il procuratore è subordinato sia all’imprenditore sia all’institore.
Il commesso, figura disciplinata dall’art. 2210 c.c., è un collaboratore subordinato, privo di mansioni direttive (non gode di autonomia decisionale), non può infatti, a meno che sia espressivamente autorizzato dall’imprenditore, concedere sconti o dilazioni di pagamento.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i commessi dei negozi, i camerieri di ristoranti o di bar, i cassieri di un cinema e gli addetti alla ricezione negli alberghi.
(Il commesso ha potere di rappresentanza nei confronti dell’imprenditore ancora più ridotti, limitati alla sua specifica mansione).

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di imprenditore commerciale secondo l'art. 2195 c.c.?
  2. L'imprenditore commerciale è colui che esercita attività industriali, intermediarie, di trasporto, bancarie o assicurative, o altre attività ausiliarie non agricole.

  3. Quali sono i casi di incompatibilità e incapacità per l'esercizio di un'attività d'impresa?
  4. La legge vieta l'attività d'impresa a categorie come notai e avvocati, e distingue tra incapaci assoluti (minorenni, interdetti) e relativi (inabilitati, minori emancipati).

  5. Quali obblighi impone lo Statuto dell'imprenditore commerciale?
  6. Lo Statuto impone l'iscrizione nel Registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili e la soggezione al fallimento e altre procedure concorsuali.

  7. Qual è il ruolo dell'institore nell'impresa?
  8. L'institore, con procura generale, compie atti relativi all'esercizio dell'impresa in nome e per conto dell'imprenditore, agendo come direttore generale.

  9. Quali sono le funzioni del procuratore e del commesso?
  10. Il procuratore, con procura speciale, svolge compiti specifici, mentre il commesso, senza autonomia decisionale, esegue mansioni limitate alla sua specifica area.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community