Concetti Chiave
- Anche un atto legittimo dell'amministrazione può causare danno a terzi, senza violare obblighi, ma esercitando legittimamente un potere.
- Nessun indennizzo è dovuto se il sacrificio dell'interesse privato è previsto dalla legge, che privilegia l'interesse pubblico.
- Indennizzi sono previsti per espropriazioni per pubblica utilità, ma non coprono completamente il danno subito.
- I funzionari pubblici hanno responsabilità civili e penali come cittadini, oltre a responsabilità disciplinari ed erariali.
- Per i pubblici ufficiali, il Codice penale prevede specifiche sanzioni per reati contro la pubblica amministrazione.
Responsabilità civile da fatto lecito dell’amministrazione
Anche un atto legittimo può determinare un danno verso un terzo, ad esempio quando l’amministrazione nega un’autorizzazione, in questo caso il danno non consegue alla violazione di un obbligo ma al legittimo esercizio di un potere.
In questi casi al danneggiato non è dovuto alcun indennizzo perché il sacrificio del suo interesse è previsto proprio dalla legge che prevede la prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato.
È previsto indennizzo ad esempio nel caso in cui il soggetto subisce l’espropriazione di un bene per pubblica utilità
In questo caso si parla di responsabilità da fatto lecito, in cui non vi è un comportamento colpevole e non vi è riparazione integrale del danno perché l’indennizzo ha valore inferiore rispetto al danno.
I funzionari hanno responsabilità in quanto cittadini (responsabilità civile e penale) e responsabilità esclusive di essi (responsabilità disciplinare, erariale, dirigenziale, contabile)
Responsabilità penale: ai pubblici funzionari si applicano le previsioni relative a tutti i cittadini più previsioni specifiche, contenute nella parte del Codice penale relativa ai delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.