Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Cedente e cessionario sono responsabili in solido per i crediti dei lavoratori maturati al momento del trasferimento aziendale, con possibilità di accordi transattivi per liberazione da tali obblighi.
  • La Corte di cassazione ha stabilito nel 2011 che il cedente è obbligato, insieme al cessionario, a pagare il TFR maturato prima del trasferimento.
  • La maturazione del TFR viene considerata anno per anno, e non solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
  • In aziende con più di 15 dipendenti, è obbligatoria una procedura di informazione e consultazione sindacale prima del trasferimento.
  • La mancata attuazione della procedura di informazione e consultazione costituisce un comportamento antisindacale secondo lo Statuto dei lavoratori.

Indice

  1. Obblighi solidali tra cedente e cessionario
  2. Evoluzione della responsabilità solidale
  3. Garanzie e procedure sindacali

Obblighi solidali tra cedente e cessionario

Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva concretamente maturato al tempo del trasferimento. Il cessionario, quindi, deve accollarsi anche i debiti della precedente gestione nei confronti dei dipendenti, in seguito, però, egli potrà rivalersi internamente sul cedente. In realtà, il lavoratore può consentire la liberazione del cedente o del cessionario mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo in sede sindacale o davanti ha un giudice.

Evoluzione della responsabilità solidale

In passato, nella responsabilità solidale non rientrava il TFR poiché, giungendo a maturazione solo con la cessazione del rapporto di lavoro, ne restava responsabile il solo cessionario anche per la parte maturata prima del trasferimento, salvo rivalsa interna nei confronti del cedente.
Nel 2011, però, la Corte di cassazione ha mutato la disciplina: il cedente rimane obbligato, in solido con il cessionario, a pagare al lavoratore la parte di TFR maturata da questi prima del trasferimento; la quota esigibile soltanto alla cessazione finale del rapporto di lavoro. Secondo questa nuova prospettiva, la maturazione del TFR avviene anno dopo anno.

Garanzie e procedure sindacali

La legge dispone un’ultima garanzia in fase di cessione: se occupano più di 15 dipendenti, cedente e cessionario sono tenuti ad attivare, prima del trasferimento, una procedura di informazione e consultazione. Ciò consente ai sindacati di tenere sotto controllo la vicenda per ciò che riguarda le conseguenze per i lavoratori. La procedura prevede due fasi:

1) almeno 25 giorni prima del trasferimento, il cedente invia una comunicazione informativa alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali. L'informazione deve riguardare la presunta data del trasferimento d'azienda, le motivazioni che lo giustificano e le conseguenze economico-giuridiche;

2) ricevuta la comunicazione, i sindacati possono richiedere alle due imprese (quella del cedente e del cessionario) un esame congiunto della situazione, il quale può protrarsi al massimo per 10 giorni. Dopodiché il trasferimento può aver luogo.

La violazione di tale procedura costituisce comportamento antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la responsabilità del cessionario riguardo ai debiti pregressi nei confronti dei lavoratori?
  2. Il cessionario è obbligato in solido con il cedente per tutti i crediti che il lavoratore aveva maturato al tempo del trasferimento, inclusi i debiti della precedente gestione. Tuttavia, può rivalersi internamente sul cedente.

  3. Come è cambiata la disciplina del TFR con la sentenza della Corte di cassazione del 2011?
  4. La Corte di cassazione ha stabilito che il cedente rimane obbligato, in solido con il cessionario, a pagare la parte di TFR maturata prima del trasferimento, con la maturazione del TFR che avviene anno dopo anno.

  5. Quali sono le fasi della procedura di informazione e consultazione in caso di cessione d'azienda?
  6. La procedura prevede due fasi: 1) almeno 25 giorni prima del trasferimento, il cedente deve inviare una comunicazione informativa ai sindacati; 2) i sindacati possono richiedere un esame congiunto della situazione, che può durare fino a 10 giorni.

Domande e risposte

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