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Concetti Chiave

  • I requisiti per contrarre matrimonio includono l'età adeguata e la diversità di sesso, considerati fondamentali dalla legge.
  • Il matrimonio è ammesso per i maggiorenni, ma i sedicenni possono sposarsi con autorizzazione del tribunale minorile, solo per gravi motivi.
  • È vietato il matrimonio per persone interdette per infermità mentale, mentre è permesso per interdetti per condanna penale o inabilitati.
  • La libertà di stato è essenziale: non si può sposare chi è già coniugato, riflettendo il principio della monogamia.
  • L'esogamia vieta il matrimonio tra parenti stretti o tra persone con legami di affinità o adozione.

Indice

  1. Requisiti per contrarre matrimonio
  2. Principi fondamentali del matrimonio
  3. Interdizione e libertà di stato

Requisiti per contrarre matrimonio

Per assicurare che il matrimonio sia idoneo, ordinamento richiede che i nubendi abbiano taluni requisiti che il codice definisce “condizioni necessarie per contrarre matrimonio“. In alcuni casi, la mancanza di requisito può essere superata mediante autorizzazione (es. matrimonio minorenne).

Principi fondamentali del matrimonio

Un principio fondamentale che risulta essere inespresso, ma posto a fondamento dell’insieme delle disposizioni dettate in materia matrimoniale è la diversità di sesso.
Un altro requisito fondamentale riguarda l’età. Proprio per l’importanza che assume il matrimonio, con la riforma del 1975 è stato richiesto che gli sposi abbiano un’età tale da farne presumere un’adeguata maturità di determinazione volitiva.

L’Art 84 ammette al matrimonio soltanto il maggiorenne, tuttavia può essere ammesso al matrimonio, su istanza dell’interessato, anche il sedicenne, ma solo in seguito all’autorizzazione del tribunale per i minorenni e soltanto nel caso in cui ricorrano gravi motivi che ammettino un previo accertamento della sua maturità psico-fisica e della fondatezza delle ragioni da lui addotte.

Interdizione e libertà di stato

L’Art 85 preclude il matrimonio per interdizione per infermità mentale, in quanto si tratta di una forma di incapacità che l’ordinamento ricollega ad una totale inettitudine a provvedere ai propri interessi, anche quelli di carattere personale. Possono, invece, contrarre matrimonio l’interdetto a seguito di una condanna penale e l’inabilitato.

Un altro requisito fondamentale è quello della libertà di stato, per cui non può contrarre matrimonio chi sia già vincolato matrimonialmente. (Art 86). Ciò rappresenta l’espressione di uno dei principi cardine del nostro sistema familiare, ovvero la monogamia (la bigamia è prevista anche come reato). Un altro principio cardine è sicuramente rappresentato dall’ “esogamia” , Ovvero il divieto matrimoniale tra persone collegate da uno stretto rapporto di parentela e affinità. Il divieto è ricollegato anche all’esistenza di un rapporto di filiazione adottiva.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono i requisiti fondamentali per contrarre matrimonio secondo l'ordinamento?
  2. I requisiti fondamentali includono la diversità di sesso, l'età adeguata per garantire la maturità, e la libertà di stato, che implica l'assenza di vincoli matrimoniali preesistenti.

  3. È possibile per un minorenne contrarre matrimonio?
  4. Sì, un sedicenne può contrarre matrimonio, ma solo con l'autorizzazione del tribunale per i minorenni e in presenza di gravi motivi che dimostrino la sua maturità psico-fisica.

  5. Quali sono le limitazioni per contrarre matrimonio in caso di interdizione?
  6. L'Art 85 preclude il matrimonio per interdizione dovuta a infermità mentale, mentre è permesso per l'interdetto a seguito di condanna penale e per l'inabilitato.

Domande e risposte

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