alessandro_gras
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Concetti Chiave

  • Gli amministratori sono generalmente persone fisiche, ma una minoranza ritiene che anche una persona giuridica possa assumere il ruolo tramite un rappresentante unico.
  • La rappresentanza statutaria è conferita agli amministratori indicati nello statuto, conferendo loro potere di rappresentanza esterna.
  • Esistono diverse tipologie di rappresentanza: statutaria, per procura e commerciale, ognuna con specifiche funzioni e destinatari.
  • Le cause di invalidità della nomina degli amministratori non sono opponibili ai terzi dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, salvo malafede dei terzi stessi.
  • La società è sempre vincolata dagli atti dei suoi rappresentanti, indipendentemente dalla pertinenza all'oggetto sociale.

Indice

  1. Amministratori e rappresentanza
  2. Tipologie di rappresentanza
  3. Invalidità della nomina e terzi

Amministratori e rappresentanza

Gli amministratori sono generalmente persone fisiche, anche se la dottrina minoritaria ritiene che la carica amministrativa possa essere assegnata anche ad una persona giuridica che dovrà avvalersi di un unico rappresentante per il materiale svolgimento della mansione.

Il potere di rappresentanza inerisce all’amministrazione esterna e spetta individualmente ai soli amministratori cui è riconosciuto nello statuto.

Tipologie di rappresentanza

Si parla, infatti, di rappresentanza statutaria. VI sono, dunque, diverse tipologie di rappresentanza:

- rappresentanza statutaria: generale, riconosciuta agli amministratori indicati nello statuto;

- rappresentanza per procura: attribuita a dipendenti della società o a mandatari incaricati del compimento di singoli affari;

- rappresentanza commerciale: propria di institori, procuratori e commessi.

Invalidità della nomina e terzi

Le cause di invalidità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento delle forme pubblicitarie (iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla nomina). L’unica eccezione riguarda il caso in cui i terzi siano in malafede: la società deve provare che essi conoscevano le cause di nullità o di annullabilità ovvero che le ignorassero per colpa grave.

La società è SEMPRE vincolata dagli atti posti in essere da un suo rappresentante e non può eccepire la non pertinenza di questi all’oggetto sociale.

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