Concetti Chiave
- La remunerazione del clero cattolico è regolata dalla Conferenza Episcopale Italiana, garantendo un importo congruo e dignitoso per tutti i sacerdoti in servizio.
- I sacerdoti ricevono una retribuzione integrale se non hanno altre fonti di sostentamento, altrimenti ricevono un importo ridotto.
- La remunerazione del clero è considerata reddito da lavoro dipendente a fini fiscali, e i sacerdoti devono dichiarare altri redditi per il calcolo delle ritenute.
- Non è richiesta la cittadinanza per accedere alla retribuzione, e i sacerdoti devono comunicare annualmente eventuali altri redditi ecclesiastici.
- L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero sostiene anche i sacerdoti che hanno lasciato la vita ecclesiastica senza altre entrate.
Remunerazione del clero cattolico e dei ministri di altri culti
Regole e disposizioni inerenti alle modalità di remunerazioni dei ministro di culto cattolici e non seguono una disciplina peculiare e, sotto molti aspetti, non del tutto chiara. Esse sono il frutto di rapporti privilegiati stipulati fra lo Stato e la Chiesa cattolica (mediante il Concordato del 1929) e quelle acattoliche (mediante le intese).
Nella Chiesa cattolica, l’ammontare delle retribuzioni è stabilito dalla CEI (conferenza episcopale italiana).
Non è necessario il requisito della cittadinanza per accedere alla retribuzione. Questa spetta in forma integrale ai sacerdoti che non godono di nessun’altra forma di sostentamento, mentre spetta in forma ridotta a tutti gli altri. A tal fine i sacerdoti devono comunicare annualmente all’IDSC le remunerazioni che ricevono da altri enti ecclesiastici o da altri soggetti.
La remunerazione è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. La remunerazione entra a far parte dei redditi percepiti dal sacerdote il quale, in presenza di altri redditi, dovrà provvedere al versamento delle ritenute conguagliate. L’istituto diocesano per il sostentamento del clero, inoltre, si fa carico dei sacerdoti che hanno abbandonato la vita ecclesiastica e non dispongono di nessun altro introito.
Il rapporto che unisce il sacerdote alla diocesi è il presupposto necessario e sufficiente per l’insorgere del diritto soggettivo a ricevere la remunerazione.