Concetti Chiave
- I dipendenti pubblici non devono chiedere, sollecitare o accettare regali, eccetto quelli di modico valore nell'ambito delle relazioni consuetudinarie.
- Regali o utilità ricevuti oltre i limiti consentiti devono essere messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per restituzione o devoluzione a fini istituzionali.
- I dipendenti devono dichiarare incarichi di collaborazione con privati che hanno avuto interesse economico rilevante nelle decisioni d'ufficio negli ultimi due anni.
- Devono comunicare l'adesione ad associazioni che possano interferire con l'attività d'ufficio e non forzare altri ad aderirvi.
- È obbligatorio astenersi da decisioni in conflitto di interesse, potenziale o effettivo, e informare il dirigente di rapporti retribuiti con privati avuti negli ultimi tre anni.
Divieti per i dipendenti pubblici
Dipendente non chiede o sollecita o offre regali o utilità (circa 150 euro).
Non accetta regali o utilità eccetto di modico valore fatti nell’ambito delle relazioni e consuetudini, non chiede regali o utilità neanche di modico valore come corrispettivo per atti d’ufficio.
Regali o utilità ricevuti oltre casi consentiti messi a disposizione della P.A per restituzione o devoluti a fini istituzionali.
Dipendente accetta a incarichi di collaborazione da soggetti privati che hanno o hanno avuto nel biennio prima interesse economico rilevante in decisioni o attività d’ufficio.
Dipendenti comunica a responsabile del proprio ufficio adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni che possano interferire con attività d’ufficio.
Dipendente non costringe altri ad aderire a associazioni o organizzazioni, prospettando vantaggi o svantaggi.
Dipendente informa dirigente dell’ufficio dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione retribuiti con soggetti privati che ha o ha avuto negli ultimi 3 anni, specificando se dipendente stesso o parenti o affini di secondo grado o coniuge o convivente ha ancora rapporti finanziari e se rapporti riguardano interessi in attività o decisioni inerenti l’ufficio.
Dipendente si astiene da decisioni o attività in conflitto di interesse, anche potenziale.
Dipendente si astiene da decisioni o attività di interesse proprio o di parenti o affini di secondo grado o coniuge o conviventi o persone con frequentazione abituale o soggetti con causa pendente o inimicizia o rapporti di debito/credito o soggetti di cui è tutore o curatore, procuratore o agente o enti o associazioni o comitati o società o stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente, dove ci sono ragioni di convenienza.
Sull’astensione decide il responsabile d’ufficio a cui appartiene.