Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 48 del TUE prevede sia una procedura ordinaria che semplificata per la revisione dei trattati UE, coinvolgendo diversi organi istituzionali.
  • La procedura ordinaria permette a stati, Parlamento europeo e Commissione di proporre modifiche, che devono essere approvate all'unanimità dai membri.
  • La procedura semplificata è applicabile quando le modifiche riguardano solo la parte terza del TFUE, eliminando la necessità di una convenzione o conferenza intergovernativa.
  • Le modifiche devono essere ratificate da tutti gli stati membri per entrare in vigore, anche nelle procedure semplificate.
  • Il TFUE disciplina gli strumenti giuridici utilizzati dall'Unione per esercitare le sue competenze, costituendo il diritto derivato dell'Unione.

Procedure ordinarie e semplificate di revisione dei trattati UE

L’art. 48 Tue prevede una procedura ordinaria e anche procedure semplificate dei trattati UE. La prima attribuisce a qualsiasi stato, al Parlamento europeo e alla Commissione l’iniziativa, da presentare al Consiglio che a sua volta la trasmette al Consiglio europeo. Questo si pronuncia a maggioranza semplice, sentiti Parlamento e Commissione, e convoca una convenzione formata da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di stato o di governo, del Parlamento europeo e della Commissione (tuttavia, se le modifiche ai trattati sono modeste, il Consiglio europeo può non convocare la convenzione).

La convenzione non vota, ma adotta per consenso una raccomandazione che sottopone a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli stati membri. La conferenza intergovernativa si pronuncia come qualsiasi conferenza internazionale (all’unanimità).
Le modifiche eventualmente decise entrano in vigore solo dopo essere state ratificate da tutti gli stati membri. Se le modifiche proposte riguardano esclusivamente la parte terza del TFUE («politiche dell’Unione e azioni interne»), è possibile una procedura semplificata, che evita sia la convenzione sia la conferenza intergovernativa, ma il Consiglio europeo deve esprimersi all’unanimità e gli stati devono comunque tutti approvare la revisione. Altra procedura semplificata è quella delle cosiddette «clausole passerella».
Gli strumenti giuridici (ovvero gli «atti giuridici», come vengono chiamati dai trattati) che le istituzioni dell’Unione utilizzano per esercitare le loro competenze (per definire e attuare le politiche dell’Unione) sono disciplinati nel titolo I della parte sesta del TFUE. Vi è dedicato in particolare il capo 2, che disciplina appunto gli atti giuridici dell’Unione: si tratta di ciò che nel suo complesso costituisce il diritto derivato dell’Unione (perché prodotto nel rispetto delle norme sulle fonti del diritto contenute nei trattati).
In sostanza, quindi, gli stessi trattati fondamentali dell’Unione europea (fonti originarie) prevedono le procedure finalizzate alla loro modifica (revisione). Tali procedimenti possono avere una duplice natura: ordinaria, che riguarda l’innovazione contenutistica delle fonti originarie; semplificata, attuabile nel caso in cui la revisione riguardi esclusivamente la parte terza del TFUE.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la procedura ordinaria per la revisione dei trattati UE secondo l'art. 48 Tue?
  2. La procedura ordinaria prevede che qualsiasi stato, il Parlamento europeo o la Commissione possano presentare un'iniziativa al Consiglio, che la trasmette al Consiglio europeo. Quest'ultimo, dopo aver consultato Parlamento e Commissione, può convocare una convenzione per adottare una raccomandazione da sottoporre a una conferenza intergovernativa.

  3. Quando è possibile utilizzare la procedura semplificata per la revisione dei trattati UE?
  4. La procedura semplificata può essere utilizzata quando le modifiche proposte riguardano esclusivamente la parte terza del TFUE, evitando così la convenzione e la conferenza intergovernativa, ma richiede l'unanimità del Consiglio europeo e l'approvazione di tutti gli stati membri.

  5. Cosa sono gli atti giuridici dell'Unione e dove sono disciplinati?
  6. Gli atti giuridici dell'Unione, strumenti utilizzati per esercitare le competenze dell'Unione, sono disciplinati nel titolo I della parte sesta del TFUE, in particolare nel capo 2, e costituiscono il diritto derivato dell'Unione.

Domande e risposte

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