Concetti Chiave
- Il GDPR tutela l'uso corretto dei dati personali, inclusi quelli dei lavoratori, in maniera lecita e trasparente.
- I dati devono essere trattati garantendo integrità e riservatezza, con informativa e consenso richiesti per il trattamento, salvo eccezioni.
- Non è necessario consenso per raccogliere dati lavorativi su presenze e assenze, ma l'informativa è obbligatoria per controlli a distanza.
- Provvedimenti precedenti al GDPR suggeriscono di limitare il monitoraggio su accessi a internet e posta elettronica dei lavoratori.
- I dati sensibili, come origine razziale e opinioni politiche, richiedono tutele particolari nel loro trattamento.
Indice
Innovazioni nella tutela della privacy
La disciplina nazionale sulla tutela della privacy è stata recentemente innovata dal regolamento Ue 679/2016. Esso si propone di tutelare ciascun cittadino, dunque anche il lavoratore, sotto il profilo del corretto uso delle informazioni che lo riguardano. Al giorno d’oggi, la gestione amministrativa del lavoro comporta l’acquisizione automatica di numerosi dati personali inerenti ai lavoratori. Pertanto, talvolta può esservi una gestione di dati personali pervenuti al datore di lavoro a prescindere dall’effettuazione di controlli ex legge 300/1970.
Principi del GDPR
Il regolamento Ue, definito «GDPR», prevede diversi principi generali di condotta in base ai quali, in particolare, i dati personali debbono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. I dati raccolti devono essere sempre trattati in modo da garantirne integrità e riservatezza. L’articolo 5 GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali è condizionato alla previa informativa e all’espressione del consenso da parte della persona cui essi si riferiscono (la quale ha, altresì, un diritto di accesso ai dati).
Eccezioni e obblighi informativi
Tuttavia, per la raccolta dei dati lavorativi concernenti le presenze e le assenze dei dipendenti non sono richiesti né l’informativa né il consenso. Diversamente, l’uso di strumenti che, pur giustificato da qualificate esigenze aziendali, consenta di operare un controllo a distanza, non necessita del consenso del lavoratore ma risponde al dovere di fornire a quest’ultimo l’informativa sul trattamento dei dati raccolti.
Provvedimenti anteriori al GDPR
Esistono anche diversi provvedimenti che, pur essendo anteriori all’entrata del GDPR, probabilmente manterranno rilevanza. Essi invitano le imprese:
- a privilegiare, sui controlli ex post sugli accessi a internet dei lavoratori, i dispositivi che bloccano l’accesso a siti estranei all’attività lavorativa;
- a non effettuare un monitoraggio prolungato e indiscriminato sull’uso della posta elettronica;
- a non sorvegliare i dipendenti in modo continuo tramite dispositivi che consentono la loro geolocalizzazione.
Tutele per i dati sensibili
Infine, richiede particolari tutele il trattamento dei dati sensibili, ossia quei dati rivolti a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l’orientamento sessuale (art. 9).
Domande da interrogazione
- Qual è l'obiettivo principale del regolamento Ue 679/2016 (GDPR)?
- Quali sono le condizioni per il trattamento dei dati personali secondo l'articolo 5 del GDPR?
- Quali sono le raccomandazioni per le imprese riguardo al monitoraggio dei dipendenti?
Il regolamento Ue 679/2016, noto come GDPR, si propone di tutelare i cittadini, inclusi i lavoratori, garantendo un uso corretto, lecito e trasparente delle informazioni personali che li riguardano.
L'articolo 5 del GDPR stabilisce che il trattamento dei dati personali è condizionato alla previa informativa e all'espressione del consenso da parte della persona interessata, che ha anche il diritto di accesso ai dati.
Le raccomandazioni includono l'uso di dispositivi che bloccano l'accesso a siti non lavorativi, evitare un monitoraggio prolungato e indiscriminato della posta elettronica, e non sorvegliare i dipendenti in modo continuo tramite geolocalizzazione.