Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I regolamenti dell'UE hanno portata generale e sono obbligatori in tutti gli elementi, applicabili direttamente in ciascuno degli stati membri.
  • Le direttive vincolano gli stati membri per il risultato da raggiungere, ma non sono direttamente applicabili ai cittadini come i regolamenti.
  • La costituzione italiana consente alle regioni di attuare immediatamente le direttive, con potere sostitutivo statale in caso di inadempienza.
  • I regolamenti sono completi e privi di lacune, mentre le direttive offrono maggiore discrezionalità agli stati sulle modalità di attuazione.
  • Un regolamento entra in vigore simultaneamente in tutti gli stati membri dopo la pubblicazione, mentre una direttiva richiede un atto normativo interno per essere applicata.

Regolamenti e direttive

La summa divisio per comprendere le fonti derivate dell’UE è quella tra regolamento e direttiva.
Il regolamento ha portata generale: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri dell’UE. Analogamente a quanto accade per le fonti del diritto interno, la principale caratteristica del regolamento dell’UE è la generalità, cioè la capacità di essere applicata erga omnes.
La direttiva, invece, vincola gli stati cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.

Al contrario del regolamento, quindi, la direttiva non acquisisce efficacia direttamente nei confronti dei cittadini, bensì esclusivamente nei confronti degli stati.
Tramite l’articolo 117 (comma 5), la costituzione riconosce alle regioni il potere di attuare immediatamente le direttive. L’articolo 117.5 prevede un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza della direttiva.
La prima differenza tra regolamento e direttiva è costituita dai destinatari cui esse sono applicabili: tutti i cittadini nel primo caso; gli stati nel secondo.
Mentre il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi, e dunque evoca una disciplina completa e priva di lacune; la direttiva, invece, contiene esclusivamente dei risultati da raggiungere entro uno specifico lasso di tempo, il suo contenuto, quindi, è meno completo e «pressante» di quello del regolamento e riguarda esclusivamente il fine da raggiungere, mai le modalità o i mezzi tramite cui ottenere il risultato indicato. La direttiva, dunque, lascia agli stati maggiore discrezionalità.
Un regolamento dell’UE, inoltre, è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri (una volta pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’UE, terminata la vacatio legis, esso entra in vigore contemporaneamente in tutti i 27 stati aderenti), la direttiva, invece, non è mai automaticamente applicabile, ma lo diventa esclusivamente nel momento in cui ciascuno stato fa propria tale direttiva recependola con un atto normativo interno.

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