Concetti Chiave
- Controllo giurisdizionale verifica se l'amministrazione ha rispettato regole logiche ed esperienziali senza sostituire il giudizio del giudice.
- L'annullamento di un provvedimento avviene se c'è violazione di regole determinanti l'eccesso di potere.
- Discrezionalità tecnica si applica quando le decisioni sono basate su conoscenze specialistiche, non interessi pubblici.
- Esiste dibattito sulla possibilità di sindacare le valutazioni tecniche della pubblica amministrazione da parte del giudice.
- Provvedimenti amministrativi producono effetti giuridici anche su soggetti esterni all'amministrazione emittente.
Indice
Controllo giurisdizionale e valutazione
Controllo giurisdizionale: il giudice di fronte al quale viene impugnato il provvedimento, può sostituire la sua valutazione a quella dell’amministrazione? Si sostiene il ricordo a regole logiche o di comune esperienza. La violazione di tali regole, comporta l’illegittimità del provvedimento e il suo annullamento. Queste regola danno contenuto alla figura dell’eccesso di potere. Attraverso il sindacato per eccesso di potere, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’amministrazione, ma controlla che quest’ultima si sia formata correttamente.
Discrezionalità tecnica e valutazioni
Discrezionalità tecnica: quando le scelte non riguardano gli interessi ma l’applicazione di conoscenza specialistiche (stabilire se una sostanza è pericolosa, se un farmaco è sicuro, se uno studente è preparato). In questo caso il 1° problema non si pone, perché le regole da applicare sono quelle della disciplina specialistica (chimica, medicina, ecc…). Si pone invece il 2° problema, cioè se le valutazioni tecniche della p.a. sono sindacabili da parte del giudice, dato che non si tratta dell’apprezzamento di interesse pubblico. Su questa questione gli studiosi sono divisi.
Provvedimenti amministrativi e effetti
I provvedimenti amministrativi sono atti di esercizio di poteri amministrativi, produttivi di effetti giuridici anche verso soggetti diversi dall’amministrazione che li ha emanati.