Concetti Chiave
- Gli articoli 507 e 508 del Codice penale puniscono l'occupazione arbitraria di strutture aziendali per boicottare o sabotare l'attività produttiva.
- L'occupazione è considerata legittima solo se avviene durante uno sciopero già iniziato, come forma di rafforzamento del diritto di sciopero.
- Lo sciopero bianco implica il rifiuto di svolgere attività lavorativa pur restando in azienda ed è legittimato dalla sentenza 711 della Corte di Cassazione.
- L'occupazione d'azienda è lecita penalmente solo se avviene nel contesto di uno sciopero, ma può configurarsi come inadempimento contrattuale.
- Il sabotaggio è un reato economico, mentre il boicottaggio è un comportamento volto a scoraggiare l'acquisto di merci di una determinata impresa, regolato dall'articolo 507 c.p.
Indice
Comportamenti al limite della legalità
Esistono determinati comportamenti che, pur rientrando nel novero degli astensionismi, non possono essere formalmente considerati scioperi. Si tratta di comportamenti al limite della legittimità dal punto di vista civile e penale. Gli articolo 507 e 508 del Codice penale del 1930 puniscono duramente l’arbitraria invasione delle strutture e dei luoghi aziendali (nota come occupazione), al fine di incentivare il boicottaggio e il sabotaggio dell’attività produttiva.
Occupazione e sciopero bianco
L’occupazione è assurta agli onori della cronaca nell’ambito dei famosi moti sessantottini: il suo obiettivo principale è favorire il blocco di una qualsiasi attività (scolastica, produttiva, imprenditoriale, ecc.). La Corte l’ha definita legittima solo nell’ipotesi in cui si configuri come una condotta volta a rafforzare il diritto di sciopero.
In sostanza, l’occupazione d’azienda è legittima solo qualora essa sia avviata a sciopero già iniziato.
Il blocco della produzione, in se e per sé, potrebbe configurare un danno all’economia, mantenendo in vita la ratio dell’articolo 508 del Codice penale. L’occupazione d’azienda, peraltro, è affine al cosiddetto sciopero bianco: esso consiste nel non erogare la prestazione lavorativa rimanendo comunque in azienda. I lavoratori, in sostanza, occupano la propria postazione ma si rifiutano di svolgere l’attività cui sono preposti. Esso viene considerato una forma di sciopero anomala ma ormai legittimata a seguito dell’emissione della sentenza 711, emessa dalla Corte di Cassazione nel 1980.
Legittimità e limiti legali
Lo sciopero bianco si configura oggi come un vero e proprio diritto, mentre l’occupazione d’azienda si è consolidato come comportamento non punibile dal Codice penale, pur configurandosi come un comportamento paragonabile a un effettivo inadempimento contrattuale.
In definitiva, l’occupazione d’azienda è lecita solo penalmente e solo se l’occupazione d’azienda avviene nell’ambito di uno sciopero già avviato.
Sabotaggio e boicottaggio
Il sabotaggio, invece, è un effettivo reato di natura economica. Infine, il boicottaggio, disciplinato dall’art. 507 c.p., si definisce come un comportamento utilizzato dai consumatori per scoraggiare o persino impedire l’acquisto delle merci di una determinata impresa.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra occupazione d'azienda e sciopero bianco secondo il Codice penale?
- In quali circostanze l'occupazione d'azienda è considerata legittima?
- Come viene definito il boicottaggio secondo l'articolo 507 del Codice penale?
L'occupazione d'azienda è legittima solo se avviene durante uno sciopero già iniziato e non è punibile penalmente, mentre lo sciopero bianco, che consiste nel non lavorare pur rimanendo in azienda, è considerato un diritto legittimato dalla sentenza 711 della Corte di Cassazione del 1980.
L'occupazione d'azienda è considerata legittima solo se avviene nell'ambito di uno sciopero già avviato, al fine di rafforzare il diritto di sciopero, e non è punibile penalmente.
Il boicottaggio, disciplinato dall'articolo 507 del Codice penale, è definito come un comportamento utilizzato dai consumatori per scoraggiare o impedire l'acquisto delle merci di una determinata impresa.