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Habilis
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Concetti Chiave

  • La famiglia è una società naturale e istituzione tutelata dalla Costituzione italiana, con diritti e doveri reciproci tra i genitori e lo Stato.
  • Il diritto di famiglia del 1975 sancisce la parità assoluta tra coniugi, garantendo uguali diritti e doveri all'interno del nucleo familiare.
  • Il matrimonio è un negozio giuridico solenne con tre forme principali: civile, concordatario e acattolico, ciascuna con specifici requisiti.
  • Gli obblighi matrimoniali includono fedeltà, assistenza reciproca, collaborazione, coabitazione e doveri verso i figli.
  • Il regime patrimoniale prevede comunione dei beni, separazione dei beni o fondo patrimoniale, determinando la proprietà e gestione dei beni.
La famiglia e il matrimonio
La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. La famiglia è tutelata dalla Costituzione italiana, in particolare dagli art. 30 e 31 i quali affermano che:
- Il diritto-dovere dei genitori è quello di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30);
- Il compito dello Stato nei confronti delle famiglie è quello di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia con particolare riguardo alle famiglie numerose (art.
31).
Con il diritto di famiglia del 1975 è stata dichiarata l’assoluta parità dei coniugi e di conseguenza l’uomo e la donna, nell’ambito familiare, hanno gli stessi diritti e doveri.
La famiglia è definita anche come il complesso di persone legate tra loro da rapporti di coniugio, parentela ed affinità. Il coniugio è il legame tra i coniugi; la parentela, invece, è il legame di sangue tra discendenti dello stesso capostipite e può essere di linea retta (es: padre-figlio) e di linea collaterale (es: fratelli); l’affinità è il legame tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Il matrimonio è l’unione stabile di una donna e di un uomo che decidono liberamente di convivere come moglie e marito. Di conseguenza, il matrimonio è un negozio giuridico solenne poiché è un atto giuridico di una manifestazione volontaria diretta a produrre determinati effetti giuridici.
Esistono tre forme di matrimonio:
- Il matrimonio civile è quello celebrato davanti all’ufficio dello Stato civile.
- Il matrimonio concordatario è quello che nasce con il Concordato stipulato tra lo Stato italiano e la Chiesa (11 Febbraio del 1929) che determina effetti religiosi e civili ed è celebrato davanti a un ministro del culto cattolico.
- Il matrimonio acattolico.
I requisiti per potersi sposare sono: avere la capacità di agire, non essere già sposati, non essere dello stesso sesso, non avere vincoli di parentela e di affinità, non avere vincoli derivanti dall’adozione e dalla filiazione. Inoltre non può contrarre il matrimonio chi è stato condannato per omicidio con il coniuge della vittima.
Per le donne esiste il divieto temporaneo di nuove nozze per un periodo di 300 giorni dalla morte del marito o dallo scioglimento o annullamento del matrimonio. In questo modo si eviterà di attribuire uno stato di gravidanza al nuovo coniuge.
Il matrimonio può essere nullo o invalidato. Il matrimonio è nullo in questi tre casi:
- Caso di simulazione: quando non si rispettano gli obblighi e i diritti derivanti dal matrimonio.
- Quando uno degli sposi è incapace di intendere e volere.
- Quando uno degli sposi è stato costretto con violenza ad accettare il matrimonio.
Il matrimonio può essere invalidato in caso di errore sull’identità o sulle qualità parziali di uno dei due coniugi.
Gli obblighi derivanti dal matrimonio sono principalmente cinque:
- Obbligo reciproco di fedeltà.
- Assistenza morale e materiale.
- Dovere di collaborazione.
- Coabitazione.
- Dovere verso i figli.

Gli effetti di natura patrimoniale derivanti dal matrimonio sono la comunione dei beni, la separazione dei beni e il fondo patrimoniale.
Dal 1975, il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni secondo cui i beni acquistati durante il matrimonio sono di proprietà comune.
Costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti durante il matrimonio, i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio. I beni che non costituiscono oggetto della comunione sono: i beni di uso strettamente personale, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, i beni di qualsiasi specie appartenenti al coniuge prima del matrimonio, i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, i beni necessari all’esercizio della professione del coniuge.
Per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione (quelli che non comportano grandi variazioni al patrimonio della famiglia) possono essere svolti da entrambi i coniugi separatamente; gli atti di straordinaria amministrazione (quelli che comportano grandi variazioni al patrimonio della famiglia) devono essere svolti da entrambi i coniugi congiuntamente.
Si parla di separazione dei beni quando i coniugi decidono che ciascuno di loro conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Il fondo patrimoniale infine è l’insieme di beni mobili e immobili destinati alla soddisfazione dei bisogni della famiglia. In questo caso i beni selezionati non possono essere alienati tranne in alcuni casi.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo della famiglia secondo la Costituzione italiana?
  2. La famiglia è considerata una società naturale fondata sul matrimonio e tutelata dalla Costituzione italiana, che stabilisce il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e il compito dello Stato di agevolare la formazione della famiglia, specialmente per le famiglie numerose.

  3. Quali sono le forme di matrimonio riconosciute in Italia?
  4. In Italia, esistono tre forme di matrimonio: il matrimonio civile, celebrato davanti all’ufficio dello Stato civile; il matrimonio concordatario, che ha effetti religiosi e civili ed è celebrato davanti a un ministro del culto cattolico; e il matrimonio acattolico.

  5. Quali sono i requisiti per contrarre matrimonio in Italia?
  6. I requisiti includono la capacità di agire, non essere già sposati, non essere dello stesso sesso, non avere vincoli di parentela o affinità, e non avere vincoli derivanti dall’adozione e dalla filiazione. Inoltre, chi è stato condannato per omicidio con il coniuge della vittima non può sposarsi.

  7. Quali sono gli obblighi derivanti dal matrimonio?
  8. Gli obblighi includono la fedeltà reciproca, l’assistenza morale e materiale, il dovere di collaborazione, la coabitazione e il dovere verso i figli.

  9. Come funziona il regime patrimoniale della famiglia in Italia?
  10. Dal 1975, il regime patrimoniale predefinito è la comunione dei beni, dove i beni acquistati durante il matrimonio sono di proprietà comune. Tuttavia, i coniugi possono optare per la separazione dei beni, mantenendo la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

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