Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Fino a marzo 2015, il regime sanzionatorio del licenziamento collettivo variava secondo l'art. 18 dello statuto dei lavoratori, includendo tutele economiche e ripristinatorie.
  • Il Jobs Act ha uniformato la disciplina, applicando la tutela economica crescente per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, con poche eccezioni.
  • La Naspi è un'indennità per i lavoratori che perdono involontariamente l'occupazione, con requisiti specifici di contribuzione e impiego.
  • L'importo della Naspi è il 75% della retribuzione con riduzioni mensili dal quarto mese; la durata massima è di 78 settimane.
  • L'accesso alla Naspi richiede la partecipazione a iniziative occupazionali e l'indennità decade in caso di raggiungimento dell'età pensionabile o mancata comunicazione di attività autonome.

Regime sanzionatorio del licenziamento collettivo prima e dopo il marzo 2015

Fino al marzo 2015, il regime sanzionatorio del licenziamento collettivo prevedeva diverse fattispecie individuate dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori:
- in caso di violazione della normativa procedurale si applicava la tutela economica, che consisteva nell'erogazione di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva (12-24 mensilità);
- in caso di difetto della forma scritta, si applicava la tutela ripristinatoria piena;
- infine, alla violazione dei criteri di scelta corrispondeva la tutela ripristinatoria attenuata, con l’unica eccezione di quella economica per il dirigente.
Il Jobs act ha uniformato la disciplina: a prescindere dalla fattispecie, ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica la tutela economica crescente (2 mensilità per ogni anno di servizio; 4-24).

Solo nel licenziamento intimato in forma orale è ancora efficace la tutela ripristinatoria piena.
Al tema del licenziamento è collegata anche la Nuova assicurazione sociale per l’impiego. La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione in seguito a un licenziamento disciplinare o economico, oppure dimessi per giusta causa.

Il beneficio è erogato solo ad alcune condizioni:
- se il lavoratore interessato ha prestato almeno 13 settimane di contribuzione previdenziale nei quattro anni precedenti al licenziamento;
- se è stato impiegato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti al licenziamento.
La Naspi ammonta al 75% della retribuzione, inclusi i contributi previdenziali. A partire dal quarto mese di fruizione, l'importo si riduce mensilmente del 3%. La durata della naspi è pari alla metà delle settimane di contribuzione del lavoratore negli ultimi quattro anni; in ogni caso, la durata non può superare le 78 settimane.
Tuttavia, l'erogazione della naspi è condizionata alla partecipazione del beneficiario alle iniziative occupazionali promosse dal centro per l'impiego. L’indennità decade anche nel caso in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile, inizia un’attività autonoma senza darne notizia o perde lo stato di disoccupazione.

Domande da interrogazione

  1. Quali erano le sanzioni previste per il licenziamento collettivo prima del marzo 2015?
  2. Prima del marzo 2015, le sanzioni per il licenziamento collettivo includevano la tutela economica per violazioni procedurali, la tutela ripristinatoria piena per difetto di forma scritta, e la tutela ripristinatoria attenuata per violazioni dei criteri di scelta.

  3. Come è cambiato il regime sanzionatorio del licenziamento collettivo con il Jobs Act?
  4. Con il Jobs Act, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, è stata introdotta la tutela economica crescente, mentre la tutela ripristinatoria piena è rimasta solo per i licenziamenti in forma orale.

  5. Quali sono i requisiti per accedere alla Naspi?
  6. Per accedere alla Naspi, il lavoratore deve aver prestato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e deve essere stato impiegato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti al licenziamento.

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