Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il Codice della navigazione regola il rapporto giuridico tra il magister navis e l'equipaggio, con l'armatore considerato datore di lavoro.
  • Una sentenza del 2003 ha distinto tra armatore e impresa di navigazione, chiarendo che l'impresa si limita ad armare la nave mentre l'armatore ne gestisce l'esercizio.
  • Il valore della nave, come indicato nella polizza assicurativa, rappresenta la stima economica della stessa.
  • Nel contratto di locazione, il locatore cede la nave al conduttore dietro pagamento di un canone, garantendo la navigabilità e la manutenzione del mezzo.
  • Il conduttore è obbligato a utilizzare la nave secondo il contratto, pagare il canone e restituirla in condizioni di navigabilità, senza sublocarla.

Rapporto giuridico tra magister navis ed equipaggio della nave

Il Codice della navigazione definisce il rapporto giuridico che si instaura tra il magister navis e l’equipaggio del mezzo adoperato per il compimento di un viaggio marittimo
L’armatore può essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro dell’equipaggio della nave.
Un caso giurisprudenziale del 2003 ha individuato in capo alla questione la disciplina speciale del c.n., differenziando tra armatore e impresa di navigazione: nella fattispecie, all’armatore è stato contestato che un’impresa assumesse il ruolo di società di armamento. Il giudice ha tuttavia distinto tra l’impresa, che si era limitata ad armare la nave, e l’armatore, soggetto assestante che ne attuava l’esercizio.
Il valore della nave contenuto nella polizza assicurativa equivale alla stima della stessa.
Come il noleggio, la locazione tratta l’utilizzazione della nave. Dietro corresponsione di un determinato corrispettivo (canone), un soggetto (locatore) si impegna a cedere il godimento della nave per un determinato lasso di tempo alla controparte (conduttore). Il locatore è tenuto a consegnare la nave con le relative pertinenze in stato di navigabilità; il mezzo deve essere altresì munito dei documenti necessari per consentire la navigazione (in caso di assenza la responsabilità ricadrà sul locatore). Questo è inoltre tenuto a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria della nave. Il locatore ha inoltre lo scopo di garantire il pacifico godimento della nave ponendo in essere una forma di garanzia nei confronti di eventuali sequestri.
Il conduttore deve utilizzare la nave in conformità a quanto stabilito all’interno del contratto; egli è inoltre tenuto a rispettare il pagamento del canone e non può in alcun caso dar vita alla sublocazione. L’ultimo obbligo a carico del conduttore riguarda la necessità di restituirla nelle medesime condizioni di navigabilità al momento della conclusione del contratto.

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