Concetti Chiave
- Il matrimonio è fondato sull'uguaglianza giuridica tra i coniugi, come stabilito dall'articolo 29 della Costituzione italiana.
- La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha rafforzato i principi di reciprocità e uguaglianza tra i coniugi, rendendo più concreta la disposizione costituzionale.
- I doveri matrimoniali, come fedeltà e assistenza morale, sono giuridici ma non coercibili, a differenza dei diritti patrimoniali contrattuali.
- Il dovere di fedeltà ha un significato ampio, includendo aspetti fisici e spirituali, e può essere violato anche attraverso relazioni sentimentali extraconiugali.
- Il matrimonio si distingue dal contratto in quanto i doveri personali non possono essere forzati legalmente, sebbene la loro violazione comporti conseguenze.
Rapporto coniugale dal punto di vista giuridico
Per l’art. 29 Cost., il matrimonio è basato sull’uguaglianza giuridica tra i due coniugi.
Il matrimonio come rapporto attiene alla relazione che, sul piano giuridico, intercorre tra due soggetti legati dal vincolo coniugale. Sul piano dei rapporti personali, il matrimonio implica il sorgere di doveri reciproci, uguali e paritari di assistenza e fedeltà (art. 29 Cost). La concezione matrimoniale espressa dalla costituzione si pone in aperta antitesi alla visione che fino allo scorso secolo si aveva del matrimonio: il marito esercitava sulla moglie e sui figli la potestas maritalis e tra i coniugi non esisteva alcun rapporto di eguaglianza. La disposizione costituzionale trovò una più puntuale concreta attuazione ed esecuzione in seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il quale diede altresì maggiore rilievo all’art. 143 del c.c., che consolida la reciprocità e l’uguaglianza della posizione dei coniugi, e dell’articolo 144, che affida a entrambi i coniugi il compito di concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare. I diritti e doveri enucleati dall’art. 143 non hanno contenuto patrimoniale e sono incoercibili: rappresentano doveri giuridici assestanti che non possono essere imposti. Tali doveri connotano l’essenza del rapporto matrimoniale. Essi sono: l’obbligo reciproco alla fedeltà; alla collaborazione; alla coabitazione; all’assistenza morale.
Ciò delinea ulteriormente le differenze che intercorrono tra il matrimonio e il contratto: il creditore può far valere il proprio diritto nei confronti del debitore costringendolo a saldare il suo debito o a risarcire i danni; il coniuge non può in alcun modo obbligare l’altra parte ad assumere i doveri prescritti dal matrimonio, sebbene la loro violazione implichi comunque delle conseguenze.
Il dovere alla fedeltà ha una duplice valenza: esso attiene a un rapporto di dedizione personale, fisica e spirituale. Il dovere di fedeltà può essere violato non solo dal punto di vista sessuale, ma anche dal punto di vista sentimentale, laddove uno dei due coniugi intrattenga una relazione extraconiugale che leda il rapporto della coppia.
Domande da interrogazione
- Qual è la base giuridica del matrimonio secondo la Costituzione italiana?
- Quali sono i principali doveri reciproci tra i coniugi secondo l'art. 143 del codice civile?
- In che modo il dovere di fedeltà può essere violato?
Secondo l'art. 29 della Costituzione italiana, il matrimonio è basato sull'uguaglianza giuridica tra i due coniugi, implicando doveri reciproci di assistenza e fedeltà.
I principali doveri reciproci tra i coniugi, secondo l'art. 143 del codice civile, includono l'obbligo alla fedeltà, alla collaborazione, alla coabitazione e all'assistenza morale.
Il dovere di fedeltà può essere violato non solo sessualmente, ma anche sentimentalmente, se uno dei coniugi intrattiene una relazione extraconiugale che danneggia il rapporto di coppia.