Concetti Chiave
- Il giudice dichiara la propria incompetenza e indica il nuovo organo giudiziario competente, assegnando alle parti un termine per riassumere il processo.
- Se la riassunzione avviene entro il termine stabilito, il processo continua davanti al nuovo giudice; altrimenti, si estingue per mancanza di impulso di parte.
- La decisione del giudice sulla competenza può essere impugnata tramite appello, ricorso in Cassazione o regolamento di competenza.
- La Cassazione controlla non solo la corretta individuazione del giudice competente ma anche le modalità processuali della questione sollevata.
- Litispendenza e continenza di cause sono distinte dalla competenza, ma il giudice deve determinare se una causa sarà trattata da lui o da un altro giudice.
Questione di litispendenza, continenza o connessione fra cause
Il giudice che pronuncia ordinanza negativa circa la propria competenza indica anche quale altro organo giudiziario è competente e assegna alle parti un termine per riassumere il processo dinanzi a tale nuovo giudice.Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice mediante l’ordinanza (in mancanza in quello di 3 mesi dalla comunicazione dell’ordinanza stessa) il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se, invece, la riassunzione non avviene nei termini, il processo si estingue per mancanza del necessario impulso di parte (art. 50 c.p.c.)
Art. 50 C.P.C. → riassunzione della causa
Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue.
La decisione del giudice sulla competenza è impugnabile per appello e ricorso in Cassazione ovvero con l’apposito mezzo di impugnazione ordinario del regolamento di competenza.
La Cassazione esercita un controllo sull’esatta o meno individuazione del giudice competente ma anche un controllo sulla correttezza delle modalità processuali con cui la questione è stata sollevata.
La questione di litispendenza/continenza/connessione è distinta ma collegata alla questione di competenza: il giudice deve stabilire se una data causa sarà trattata davanti a lui o a altro giudice.
Art. 39 C.P.C. → litispendenza e continenza di cause
Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.
LITISPENDENZA
-Art. 39 comma 1 c.p.c.
-Si tratta di una stessa causa: parti, oggetto e ragione del chiedere identici.
Domande da interrogazione
- Cosa succede se la riassunzione della causa non avviene nei termini stabiliti?
- Qual è il ruolo della Cassazione nelle questioni di competenza?
- Come viene determinata la prevenzione in caso di litispendenza?
Se la riassunzione non avviene nei termini indicati, il processo si estingue per mancanza del necessario impulso di parte, come previsto dall'art. 50 c.p.c.
La Cassazione esercita un controllo sull'esatta individuazione del giudice competente e sulla correttezza delle modalità processuali con cui la questione è stata sollevata.
La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione o dal deposito del ricorso, secondo l'art. 39 c.p.c.