Concetti Chiave
- Il diritto alla formazione di una famiglia è un diritto fondamentale garantito a livello nazionale e sovranazionale.
- La promessa di matrimonio non obbliga a contrarre matrimonio né a rispettare impegni presi in caso di ripensamento.
- Se la promessa è reciproca e formale, può obbligare al risarcimento per spese e obbligazioni assunte per il matrimonio.
- Il risarcimento è previsto solo se il rifiuto di sposarsi non ha giustificazioni e deve essere richiesto entro un anno dal rifiuto.
- I doni fatti a causa della promessa di matrimonio devono essere restituiti in caso di mancato matrimonio.
Il diritto alla formazione familiare
Il diritto alla formazione di una famiglia rappresenta un vero e proprio diritto fondamentale della persona, Garantito dall’ordinamento come espressione della sua libertà. Tale diritto viene sancito anche a livello sovranazionale, dall’Art 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dall’Art 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La promessa di matrimonio
La libertà matrimoniale viene garantita contro ogni tentativo di influenzarla è ciò può essere anche esplicitato dalla “promessa di matrimonio”.
In tale prospettiva, la promessa di matrimonio non obbliga a contrarre e neppure ad adempiere prestazioni a cui ci si sia eventualmente impegnati per il caso di ripensamento. (Art.79)
Obblighi e risarcimenti
Essa, se reciproca e formale, obbliga esclusivamente a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte in vista del matrimonio. Ciò accade solo se il rifiuto a contrarre il matrimonio non sia stato determinato da un giusto motivo e sempre entro i limiti della relativa congruità rispetto alla condizione sociale delle parti (Art 81, prevede che la domanda di risarcimento deve essere proposta entro l’anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio).
In ogni caso, devono essere restituiti i doni che i fidanzati si siano fatti a causa della promessa di matrimonio.