Concetti Chiave
- Il diritto alla formazione di una famiglia è un diritto fondamentale, garantito dall'ordinamento e riconosciuto a livello sovranazionale.
- La promessa di matrimonio è un'espressione della libertà matrimoniale, senza obbligo di contrarre o rispettare prestazioni in caso di ripensamento.
- Se la promessa di matrimonio è reciproca e formale, può comportare obblighi di risarcimento per danni causati all'altra parte.
- Il risarcimento è previsto solo se il rifiuto di contrarre non è giustificato e deve essere proporzionale alla condizione sociale delle parti.
- I doni scambiati tra i fidanzati devono essere restituiti in caso di rinuncia alla promessa di matrimonio.
Il diritto alla formazione familiare
Il diritto alla formazione di una famiglia rappresenta un vero e proprio diritto fondamentale della persona, Garantito dall’ordinamento come espressione della sua libertà. Tale diritto viene sancito anche a livello sovranazionale, dall’Art 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dall’Art 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La promessa di matrimonio
La libertà matrimoniale viene garantita contro ogni tentativo di influenzarla è ciò può essere anche esplicitato dalla “promessa di matrimonio”.
In tale prospettiva, la promessa di matrimonio non obbliga a contrarre e neppure ad adempiere prestazioni a cui ci si sia eventualmente impegnati per il caso di ripensamento. (Art.79)
Obblighi e risarcimenti
Essa, se reciproca e formale, obbliga esclusivamente a risarcire il danno cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni assunte in vista del matrimonio. Ciò accade solo se il rifiuto a contrarre il matrimonio non sia stato determinato da un giusto motivo e sempre entro i limiti della relativa congruità rispetto alla condizione sociale delle parti (Art 81, prevede che la domanda di risarcimento deve essere proposta entro l’anno dal rifiuto di celebrare il matrimonio).
In ogni caso, devono essere restituiti i doni che i fidanzati si siano fatti a causa della promessa di matrimonio.
Domande da interrogazione
- Qual è il significato del diritto alla formazione di una famiglia?
- Cosa implica la promessa di matrimonio in termini di obblighi?
- Cosa accade ai doni scambiati tra fidanzati in caso di rifiuto al matrimonio?
Il diritto alla formazione di una famiglia è un diritto fondamentale garantito dall'ordinamento e rappresenta un'espressione della libertà personale, come sancito dall'Art. 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dall'Art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La promessa di matrimonio, se reciproca e formale, non obbliga a contrarre matrimonio, ma può comportare l'obbligo di risarcire il danno per le spese sostenute e le obbligazioni assunte, a meno che il rifiuto di contrarre non sia giustificato (Art. 79 e Art. 81).
In caso di rifiuto al matrimonio, devono essere restituiti i doni che i fidanzati si sono scambiati a causa della promessa di matrimonio, indipendentemente dalle circostanze del rifiuto.